Art. 13. Sterilizzazione dei cani e dei gatti 1. Ogni ASL deve predisporre un piano annuale di sterilizzazione dei cani catturati e dei gatti. I progetti di intervento, motivati da previsioni statistiche e da opportuni piani di spesa, possono essere finanziati compatibilmente con l'ammontare dei fondi ministeriali istituiti per l'attuazione della legge n. 281 del 1991.