Art. 13.
                Sterilizzazione dei cani e dei gatti
 
  1. Ogni ASL deve predisporre un piano  annuale  di  sterilizzazione
dei cani catturati e dei gatti. I progetti di intervento, motivati da
previsioni  statistiche e da opportuni piani di spesa, possono essere
finanziati compatibilmente con  l'ammontare  dei  fondi  ministeriali
istituiti per l'attuazione della legge n. 281 del 1991.