Art. 13 Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi 1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente e' elevata al 20 per cento. 2. L'aliquota di prodotto e' aggiornata ogni due anni, con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilita' sulla base dell'indice ISTAT. 3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota. 4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'1 gennaio 2013 per ciascuna concessione di coltivazione, il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, e' corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.