Art. 13 
 
Disposizioni in  materia  di  produzioni  di  idrocarburi  liquidi  e
                               gassosi 
 
  1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario  dello  Stato
ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) per le produzioni di idrocarburi
liquidi e gassosi e di gas diversi dagli  idrocarburi,  ottenute  nel
territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il  titolare  di
ciascuna  concessione  di  coltivazione  e'  tenuto  a  corrispondere
annualmente e' elevata al 20 per cento. 
  2. L'aliquota di prodotto e' aggiornata ogni due anni, con  decreto
dell'Assessore regionale  per  l'energia  e  i  servizi  di  pubblica
utilita' sulla base dell'indice ISTAT. 
  3.  Per  ciascuna  concessione  non  sono  previste  esenzioni   al
pagamento dell'aliquota. 
  4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'1 gennaio  2013  per
ciascuna  concessione  di  coltivazione,  il  valore   dell'aliquota,
calcolato ai sensi del comma 1, e'  corrisposto  per  un  terzo  alla
Regione e per due  terzi  ai  comuni  nei  cui  territori  ricade  il
giacimento.  I  comuni   destinano   tali   risorse   allo   sviluppo
dell'occupazione  e  delle   attivita'   economiche,   all'incremento
industriale e ad interventi di miglioramento  ambientale  delle  aree
dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni.