Art. 13
Piani di gestione silvo-pastorale
1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli a livello di
singola proprieta', sia pubblica sia privata, si attua tramite Piani
di gestione silvo-pastorale (PdG).
2. Ai fini della presente legge i termini Piano di gestione, Piano
economico e Piano di assestamento forestale sono considerati
equivalenti.
3. Gli enti pubblici, i comuni singoli o associati, le
amministrazioni separate dei beni di uso civico con patrimonio
boschivo superiore a mille ettari sono tenuti alla compilazione del
Piano di gestione delle superfici silvo-pastorali ricomprese nel
rispettivo territorio; nell'ambito del Piano e' disciplinata anche la
regolamentazione degli eventuali usi civici esistenti.
4. Nel caso in cui la proprieta' oggetto di pianificazione ricada
all'interno di un territorio per il quale e' approvato e vigente un
Piano forestale di indirizzo territoriale il Piano di gestione e'
sostituito dal Piano di coltura e conservazione di cui all'art. 14.
5. Nei Piani predisposti dagli enti pubblici possono essere inclusi
anche i boschi e i pascoli privati purche' i rispettivi proprietari
ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai
conseguenti obblighi.
6. I Piani di gestione sono elaborati su iniziativa della
proprieta', hanno validita' compresa fra un minimo di dieci e un
massimo di quindici anni e sono redatti in conformita' alle
disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'art. 5
e nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale.
7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i
contenuti dei Piani di gestione, le procedure, i criteri e le
modalita' per la loro redazione ed approvazione prevedendo, qualora
siano necessari ulteriori atti di assenso comunque denominati, la
convocazione di una conferenza di servizi.
8. I Piani di gestione possono derogare, per ragioni motivate, alle
disposizioni del regolamento di cui all'art. 5 nonche' ai divieti di
cui all'art. 33.
9. All'approvazione del Piano di gestione e' competente il Servizio
di cui all'art. 6, comma 2 che vi provvede entro il termine stabilito
dal regolamento di cui all'art. 5. L'approvazione del piano
costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso.
L'esecuzione dei singoli interventi e' comunque subordinata a
comunicazione al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, corredata da
specifico progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici
abilitati secondo i vigenti ordinamenti professionali ed iscritti ai
rispettivi albi.
10. Per la redazione dei piani di cui al presente articolo e agli
articoli 12 e 14, la Giunta regionale puo' prevedere, nell'ambito dei
programmi di cui all'art. 11, o nell'ambito di piani o programmi
attuativi delle politiche dell'Unione europea, la concessione agli
enti di cui al comma 3, anche non soggetti agli obblighi ivi
previsti, di un contributo in conto capitale fino al 100 per cento
della spesa calcolata secondo i prezzi del vigente prezzario
regionale.
11. La Regione, nell'ambito delle politiche di tutela e sviluppo
delle aree forestali e pascolive che prevedono la concessione di
incentivi, da' priorita' a quelle amministrate secondo piani di cui
al presente articolo e all'art. 14 approvati.