Art. 13 
 
                  Piani di gestione silvo-pastorale 
 
  1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli  a  livello  di
singola proprieta', sia pubblica sia privata, si attua tramite  Piani
di gestione silvo-pastorale (PdG). 
  2. Ai fini della presente legge i termini Piano di gestione,  Piano
economico  e  Piano  di  assestamento  forestale   sono   considerati
equivalenti. 
  3.  Gli  enti  pubblici,  i  comuni   singoli   o   associati,   le
amministrazioni separate  dei  beni  di  uso  civico  con  patrimonio
boschivo superiore a mille ettari sono tenuti alla  compilazione  del
Piano di gestione  delle  superfici  silvo-pastorali  ricomprese  nel
rispettivo territorio; nell'ambito del Piano e' disciplinata anche la
regolamentazione degli eventuali usi civici esistenti. 
  4. Nel caso in cui la proprieta' oggetto di  pianificazione  ricada
all'interno di un territorio per il quale e' approvato e  vigente  un
Piano forestale di indirizzo territoriale il  Piano  di  gestione  e'
sostituito dal Piano di coltura e conservazione di cui all'art. 14. 
  5. Nei Piani predisposti dagli enti pubblici possono essere inclusi
anche i boschi e i pascoli privati purche' i  rispettivi  proprietari
ne facciano esplicita richiesta  e  dichiarino  di  assoggettarsi  ai
conseguenti obblighi. 
  6.  I  Piani  di  gestione  sono  elaborati  su  iniziativa   della
proprieta', hanno validita' compresa fra un  minimo  di  dieci  e  un
massimo  di  quindici  anni  e  sono  redatti  in  conformita'   alle
disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'art.  5
e nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale. 
  7. La Giunta regionale, con  proprio  provvedimento,  stabilisce  i
contenuti dei Piani  di  gestione,  le  procedure,  i  criteri  e  le
modalita' per la loro redazione ed approvazione  prevedendo,  qualora
siano necessari ulteriori atti di  assenso  comunque  denominati,  la
convocazione di una conferenza di servizi. 
  8. I Piani di gestione possono derogare, per ragioni motivate, alle
disposizioni del regolamento di cui all'art. 5 nonche' ai divieti  di
cui all'art. 33. 
  9. All'approvazione del Piano di gestione e' competente il Servizio
di cui all'art. 6, comma 2 che vi provvede entro il termine stabilito
dal  regolamento  di  cui  all'art.  5.  L'approvazione   del   piano
costituisce autorizzazione agli  interventi  previsti  dallo  stesso.
L'esecuzione  dei  singoli  interventi  e'  comunque  subordinata   a
comunicazione al Servizio di cui all'art. 6, comma  2,  corredata  da
specifico  progetto  esecutivo  redatto  e  sottoscritto  da  tecnici
abilitati secondo i vigenti ordinamenti professionali ed iscritti  ai
rispettivi albi. 
  10. Per la redazione dei piani di cui al presente articolo  e  agli
articoli 12 e 14, la Giunta regionale puo' prevedere, nell'ambito dei
programmi di cui all'art. 11, o  nell'ambito  di  piani  o  programmi
attuativi delle politiche dell'Unione europea,  la  concessione  agli
enti di cui  al  comma  3,  anche  non  soggetti  agli  obblighi  ivi
previsti, di un contributo in conto capitale fino al  100  per  cento
della  spesa  calcolata  secondo  i  prezzi  del  vigente   prezzario
regionale. 
  11. La Regione, nell'ambito delle politiche di  tutela  e  sviluppo
delle aree forestali e pascolive  che  prevedono  la  concessione  di
incentivi, da' priorita' a quelle amministrate secondo piani  di  cui
al presente articolo e all'art. 14 approvati.