Art. 13 Piani di gestione silvo-pastorale 1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli a livello di singola proprieta', sia pubblica sia privata, si attua tramite Piani di gestione silvo-pastorale (PdG). 2. Ai fini della presente legge i termini Piano di gestione, Piano economico e Piano di assestamento forestale sono considerati equivalenti. 3. Gli enti pubblici, i comuni singoli o associati, le amministrazioni separate dei beni di uso civico con patrimonio boschivo superiore a mille ettari sono tenuti alla compilazione del Piano di gestione delle superfici silvo-pastorali ricomprese nel rispettivo territorio; nell'ambito del Piano e' disciplinata anche la regolamentazione degli eventuali usi civici esistenti. 4. Nel caso in cui la proprieta' oggetto di pianificazione ricada all'interno di un territorio per il quale e' approvato e vigente un Piano forestale di indirizzo territoriale il Piano di gestione e' sostituito dal Piano di coltura e conservazione di cui all'art. 14. 5. Nei Piani predisposti dagli enti pubblici possono essere inclusi anche i boschi e i pascoli privati purche' i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi. 6. I Piani di gestione sono elaborati su iniziativa della proprieta', hanno validita' compresa fra un minimo di dieci e un massimo di quindici anni e sono redatti in conformita' alle disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'art. 5 e nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale. 7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i contenuti dei Piani di gestione, le procedure, i criteri e le modalita' per la loro redazione ed approvazione prevedendo, qualora siano necessari ulteriori atti di assenso comunque denominati, la convocazione di una conferenza di servizi. 8. I Piani di gestione possono derogare, per ragioni motivate, alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 5 nonche' ai divieti di cui all'art. 33. 9. All'approvazione del Piano di gestione e' competente il Servizio di cui all'art. 6, comma 2 che vi provvede entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'art. 5. L'approvazione del piano costituisce autorizzazione agli interventi previsti dallo stesso. L'esecuzione dei singoli interventi e' comunque subordinata a comunicazione al Servizio di cui all'art. 6, comma 2, corredata da specifico progetto esecutivo redatto e sottoscritto da tecnici abilitati secondo i vigenti ordinamenti professionali ed iscritti ai rispettivi albi. 10. Per la redazione dei piani di cui al presente articolo e agli articoli 12 e 14, la Giunta regionale puo' prevedere, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 11, o nell'ambito di piani o programmi attuativi delle politiche dell'Unione europea, la concessione agli enti di cui al comma 3, anche non soggetti agli obblighi ivi previsti, di un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa calcolata secondo i prezzi del vigente prezzario regionale. 11. La Regione, nell'ambito delle politiche di tutela e sviluppo delle aree forestali e pascolive che prevedono la concessione di incentivi, da' priorita' a quelle amministrate secondo piani di cui al presente articolo e all'art. 14 approvati.