Art. 13 Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce in relazione a ciascuna categoria d'uso: a) i valori dei parametri di riferimento di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), ai fini della determinazione del canone da corrispondere annualmente per le utilizzazioni delle acque, ad eccezione dell'uso domestico; b) l'entita' delle riduzioni e o maggiorazioni da applicare ai canoni annui, determinati sulla base dei parametri di cui alla lettera a), nel rispetto dei casi e delle modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera c); c) la decorrenza dei canoni annui nonche' le relative modalita' di pagamento e di riscossione dei medesimi. 2. La Giunta regionale provvede, a cadenza almeno triennale, all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al comma 3, nonche' delle eventuali misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma stipulati ai sensi dell'art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006. 3. La Giunta regionale provvede, con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale. alla valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all'applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati sulla base dei parametri di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), anche ai fini degli adempimenti di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 152/2006.