Art. 13 Integrazione dell'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). 1. Alla fine del comma 5-ter dell'art. 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 sono inserite le parole: «Quest'articolo si applica anche ai procedimenti per l'irrogazione di sanzioni previste dall'art. 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avviati nei confronti di personale dipendente nominato dalla Provincia ai sensi della normativa provinciale che ha svolto tali compiti, in base a disposizioni di servizio, in orario di lavoro o comunque come obbligo di servizio.». 2. Il comma 1 si applica anche per le spese sostenute con riguardo ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.