Art. 13 Orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie 1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie, stabiliti ai sensi del presente articolo, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purche' ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio. 2. L'orario minimo feriale e diurno settimanale non puo' essere inferiore a trentasei ore. 3. Il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate. 4. L'Azienda USL, sentiti i Comuni interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza. Comuni confinanti possono richiedere all'Azienda USL che la definizione di tali turni avvenga sull'insieme delle farmacie comprese nel loro territorio. 5. Il servizio farmaceutico prestato in turno e' di norma effettuato a battenti aperti, fatta salva la possibilita' del Comune di stabilire la modalita' di effettuazione dei turni notturni secondo le modalita' previste al comma 6. 6. Il Comune ha facolta' di stabilire che il turno notturno di cui al comma 5 possa essere effettuato: a) a battenti chiusi, purche' sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile; b) per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata. 7. Il farmacista che svolge il turno notturno secondo le modalita' previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonche' dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Ministro della Sanita' del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali). 8. La Regione, avvalendosi dell'Azienda USL, vigila sul corretto funzionamento del servizio per chiamata telefonica in reperibilita', con facolta' di sospenderne la possibilita' per le farmacie inadempienti, fino al ripristino delle modalita' indicate al comma 6, lettera b). 9. L'indicazione dei turni delle farmacie deve comprendere denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare il farmacista in reperibilita'. L'indicazione del numero telefonico e' condizione per la concessione del turno notturno nella modalita' di cui al comma 6, lettera b). 10. E' fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall'esterno i turni con le informazioni richieste al comma 9. 11. L'Azienda USL pubblicizza i turni tramite il portale informativo di cui all'art. 12. 12. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto obbligo alle farmacie di dotarsi di croce verde. Per le farmacie collocate in aree extraurbane tale croce verde deve essere luminosa, con l'obbligo di tenerla accesa nelle ore notturne. Il Comune puo' stabilire il medesimo obbligo per le farmacie situate nelle aree urbane.