Art. 13 
 
         Oggetto della disciplina. Sostituzione dell'art. 39 
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 39 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 39 (Oggetto della disciplina). - 1. Il presente titolo  detta
disposizioni per la disciplina, nelle forme e  nei  limiti  stabiliti
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 152/2006, delle procedure  per
la valutazione ambientale dei progetti, di cui al comma 2. 
  2. Ai fini del presente titolo si intendono per procedure di VIA le
procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006 di: 
    a) verifica di assoggettabilita'; 
    b) definizione dei contenuti dello studio di  impatto  ambientale
di cui all'art. 21 del medesimo decreto; 
    c) valutazione di impatto ambientale. 
  3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano  le
disposizioni  in  materia  di  valutazione  di   impatto   ambientale
contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006  ed
i relativi allegati, nonche' le relative norme di attuazione.».