Art. 13 Oggetto della disciplina. Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 39 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 39 (Oggetto della disciplina). - 1. Il presente titolo detta disposizioni per la disciplina, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 152/2006, delle procedure per la valutazione ambientale dei progetti, di cui al comma 2. 2. Ai fini del presente titolo si intendono per procedure di VIA le procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 di: a) verifica di assoggettabilita'; b) definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 21 del medesimo decreto; c) valutazione di impatto ambientale. 3. Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applicano le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 ed i relativi allegati, nonche' le relative norme di attuazione.».