Art. 13 
 
   Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. L'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 14 (Corpi di polizia locale). -  1.  La  Regione  promuove  e
sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti  secondo
comuni standard minimi di  servizio,  al  fine  di  dotare  tutto  il
territorio regionale di qualificati servizi di  polizia  locale.  Nel
caso di corpi intercomunali, la Regione promuove lo  svolgimento  del
servizio basato sui criteri di  adeguata  copertura  territoriale  di
ciascuno dei comuni che ha costituito il corpo intercomunale. 
  2. Ai fini della presente legge sono  riconosciuti  come  corpi  di
polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 3: 
    a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide
con uno o piu' ambiti territoriali ottimali, purche'  contermini,  di
cui all'art. 6 della legge regionale n.  21  del  2012,  fatto  salvo
quanto previsto alla lettera b); 
    b) le strutture dei comuni capoluogo di provincia; 
    c) le strutture delle province. 
  3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui commi 2 e 3  dell'art.
13-bis, i corpi di polizia locale: 
    a) sono strutturati per garantire  la  continuita'  del  servizio
tutti i giorni dell'anno; 
    b) sono costituiti dal  comandante  e  da  un  numero  minimo  di
addetti di polizia locale, in servizio  a  tempo  indeterminato,  non
inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 6; 
    c) possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di  cui  ai
commi 4 e 5, salvo quanto previsto dal comma 6. 
  4.  Per  standard  quantitativi  si  intende  il  rapporto  fra  la
popolazione residente ed il numero degli addetti di  polizia  locale,
nonche' il numero  minimo  di  ore  di  servizio  da  garantire.  Gli
standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche
attraverso intese tra enti che  interessano  piu'  corpi  di  polizia
locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni  di  scarsa
densita' della popolazione e della  morfologia  del  territorio.  Nei
comuni turistici e negli altri comuni  a  forte  affluenza  periodica
devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico. 
  5.  Per  standard  qualitativi  si  intendono  le   caratteristiche
necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di
polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad  un  modello  di
polizia di comunita', ai sensi degli articoli 2-bis e 11-bis. 
  6. La  Giunta  regionale  definisce,  sentiti  il  Consiglio  delle
autonomie  locali  e   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative, gli standard che i corpi di  polizia  locale  devono
possedere e definisce il rapporto tra le due tipologie  di  standard,
fissando altresi' i criteri generali di deroga. 
  7. Le strutture che non hanno i requisiti per  essere  riconosciute
come corpi sono costituite in servizi. A tal fine, ogni quattro anni,
la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e  con  proprio
atto stabilisce le modalita' e la  tempistica  per  l'adeguamento  ai
requisiti prescritti. 
  8. I corpi di polizia locale gia' riconosciti come  tali  ai  sensi
della presente legge, che realizzino processi  aggregativi  tra  enti
locali volti alla costituzione di una struttura  intercomunale  o  al
suo ampliamento, mantengono lo status di corpo fino  al  monitoraggio
successivo di cui al comma 7. 
  9. La Regione promuove la composizione di  situazioni  conflittuali
tra enti locali che possano impedire la costituzione, lo sviluppo, la
stabilita' dei corpi di polizia locale conformi alla  presente  legge
nonche' la permanenza nella gestione associata dei comuni aderenti.».