Art. 13 
 
Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e  della
  qualita'  nel  settore  industriale.   Modificazione   alla   legge
  regionale 7 dicembre 1993, n. 84. 
 
  1. Dopo l'art. 15 della legge regionale  7  dicembre  1993,  n.  84
(Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della
qualita' nel settore industriale), e' inserito il seguente: 
  «Art.  15-bis  (Contributi  per  ricercatori).  -  1.   La   giunta
regionale,  con  propria  deliberazione,  puo'  approvare  bandi  per
attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori  altamente
qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio in Valle  d'Aosta
per svolgere attivita' di ricerca presso imprese industriali e centri
di  ricerca  che  hanno  sede  operativa  nel  territorio  regionale,
mediante la concessione di contributi a parziale ristoro delle  spese
sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad  uso
abitativo. Il bando stabilisce, inoltre, criteri e modalita' relativi
alla concessione,  all'erogazione,  al  diniego  e  alla  revoca  dei
contributi,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto  per  gli   altri
interventi di cui alla presente legge.». 
  2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1  e'  determinato
in euro 55.000 per l'anno 2019 e in annui euro  108.000  a  decorrere
dal 2020. Il predetto onere fa carico e trova  copertura  nell'ambito
della Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01
(Industria, PMI e artigianato).