Art. 13 Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualita' nel settore industriale. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84. 1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualita' nel settore industriale), e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Contributi per ricercatori). - 1. La giunta regionale, con propria deliberazione, puo' approvare bandi per attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio in Valle d'Aosta per svolgere attivita' di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo. Il bando stabilisce, inoltre, criteri e modalita' relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi, anche in deroga a quanto previsto per gli altri interventi di cui alla presente legge.». 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato in euro 55.000 per l'anno 2019 e in annui euro 108.000 a decorrere dal 2020. Il predetto onere fa carico e trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitivita'), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).