Art. 14. Durata e contenuto dei contratti di servizio 1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalita' effettuati. Essi vengono stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2004. 2. I contratti di servizio devono prevedere un incremento del rapporto "R" tra ricavi da traffico e costi operativi che dovra' raggiungere un valore non inferiore a 0,35 a decorrere dal 1 gennaio 2004. 3. I contratti di servizio devono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 422/1997, compresa la clausola di revisione annuale di cui al comma 4 dello stesso articolo. Devono inoltre definire: a) il periodo di validita' comunque non superiore a sei anni, rinnovabile per un biennio, previa revisione del contratto di servizio; b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma analitico di esercizio; c) l'obbligo dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio; d) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, confort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonche' in termini di regolarita' e affidabilita' dei servizi di puntualita' delle singole corse di comunicazione con l'utenza, di rispetto per l'ambiente e di osservanza della carta dei servizi; e) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato della utenza; f) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 422/ 1997, nonche' le modalita' ed i tempi dei rispettivi pagamenti; g) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale; h) i casi di revisione degli importi di cui al punto precedente ed i limiti percentuali entro cui puo' essere prevista la revisione; i) le modalita' di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione, anche per tener conto dei mutamenti imprevedibili; j) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio; k) i casi di risoluzione del contratto; l) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di notevole discontinuita' nell'entita' dei servizi durante il periodo di validita' del contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto dalla lett. m); m) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi di lavoro; n) la disciplina da applicare nel caso di sub-affidamento dei servizi; o) l'obbligo dell'affidatario di fornire i dati su supporto cartaceo ed informatico; p) le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante; q) le procedure da osservare in caso di controversie e il foro competente in caso di contenzioso; r) l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 4. Le imprese aggiudicatarie sono tenute ad apporre sul frontale e sulle fiancate dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di rete sovracomunale, lo stemma della Regione e la scritta "Regione Molise". 5. Nessun indennizzo, a qualsivoglia titolo, e' dovuto al gestore alla scadenza del contratto di servizio.