Art. 14. Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti 1. Le province, oltre ad adottare tutti i provvedimenti di legge atti alla conservazione e al ripristino delle condizioni dei corpi idrici, e nel rispetto delle vigenti leggi in materia, emanano nei rispettivi regolamenti di pesca norme atte a garantire la compatibilita' tra le attivita' di pesca e le esigenze di conservazione della fauna delle acque interne. In particolare, esse determinano, nell'ambito delle tipologie di acque classificate, le norme sui luoghi di pesca, sui tempi di pesca, sulle modalita' e gli strumenti di pesca, sulle specie oggetto di pesca, sulle esche, sui quantitativi e sulle misure del pesce pescato, sui ripopolamenti, sul commercio dei prodotti della pesca e sul regime delle acque. 2. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti leggi in materia, valgono, in ogni caso, le seguenti disposizioni: a) l'esercizio della pesca degli osteitti nelle acque interne della Regione Calabria e' consentito dall'alba all'imbrunire; le province possono estendere anche alle ore notturne l'orario di pesca nei casi di: pesca non professionale e di mestiere nelle acque principali; pesca non professionale limitatamente alle acque antistanti il loro sfocio in mare, al fine di consentire la pesca di quelle specie che da esso risalgono e che hanno attivita' prevalentemente notturna, come spigole ed anguille; pesca non professionale nelle rimanenti acque, ma limitatamente a quelle specie ad attivita' prevalentemente notturna, come le anguille, e comunque non oltre le ore 24; in tal caso le province hanno l'obbligo di regolamentare e limitare in modo chiaro gli attrezzi, le esche e le modalita' di pesca, al fine di non creare ambiguita' nell'accertamento di tali attivita' agli organi preposti alla sorveglianza. 3. Fatto salvo quanto disposto dal regio decreto n. 1486/1914 e dal regio decreto n. 1604/1931, e' vietata altresi' la cattura e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, nei periodi sotto indicati: a) barbo: dal 1 maggio al 31 maggio; b) trota di ogni specie: dall'imbrunire della seconda domenica di novembre all'alba della seconda domenica di marzo. Nei detti periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi delle specie e della provenienza sopra indicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, ne' di smercio nei pubblici esercizi. E' vietata altresi' la cattura, la commercializzazione, lo smercio in pubblici esercizi e la detenzione delle seguenti specie ittiche provenienti dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, di misura inferiore a quella appresso indicata: barbo: cm 15; cefalo, persico reale: cm 20; trota di ogni specie, catturata in fiume: cm 20; spigola: cm 25; per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime. 4. Nelle acque interne della Regione Calabria la cattura di specie ittiche e la loro detenzione nell'esercizio della pesca e' limitata per ciascun pescatore e per ogni giornata di pesca alle quantita' appresso indicate: a) trota di ogni specie: n. 5 capi. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'amministrazione provinciale, tale limite non ha effetto; b) complessivamente le specie ittiche non dovranno superare il peso di 5 kg; tale limite non si applica a singola preda di peso superiore. Durante le competizioni di pesca, debitamente autorizzate dall'amministrazione provinciale, tale limite non ha effetto. Esso non si applica neanche agli allenamenti tenuti dagli atleti iscritti alle associazioni sportive, purche' il pescato sia conservato in vivo e rimesso in acqua al termine della seduta di allenamento. 5. In tutte le acque interne della Regione Calabria e' sempre vietata: a) la detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione o l'uso delle seguenti esche: uova di salmone e/o di altri pesci, sangue e suoi derivati; b) la pesca con le mani, con la fiocina o arpione, con l'uso di fonti luminose, nonche' la pesca subacquea. 6. In tutte le acque interne della Regione Calabria classificate come pregiate: a) e' sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attivita' di pesca ai fini di lucro; b) esistono limitazioni nel prelievo delle spese ittiche. In particolare, il pescatore non potra' trattenere piu' di 5 esemplari al giorno di salmonidi o timallidi; le province possono limitare ulteriormente i prelievi; c) e' previsto da parte delle province il rilascio di un tesserino catture su cui riportare le norme piu' significative del regolamento provinciale e della presente legge; il pescatore e' tenuto a marcare su di esso sia i capi trattenuti che la giornata di pesca. Il tesserino ha validita' annuale ed e' rilasciato soltanto a coloro che risulteranno in possesso di regolare licenza di pesca. Per il suo rilascio o rinnovo, le province potranno incaricare le associazioni piscatorie iscritte all'albo regionale, che forniranno le opportune garanzie; d) possono essere individuate zone dove praticare il "catch and release" (no-kill), ossia dove e' possibile effettuare il rilascio della preda senza trattenerla; e) e' vietata ogni forma di gare o competizione di pesca; f) al fine di non arrecare danno all'ecosistema esistente, in particolar modo nei piccoli corsi d'acqua, possono essere previste limitazioni nell'uso degli stivali; g) e' sempre vietata nell'esercizio della pesca la detenzione, la pasturazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino); h) e' sempre vietato l'uso della tecnica di pesca denominata camolera o temolera; i) durante il periodo di divieto di pesca di specie pregiate che prevalentemente popolano tali acque e' assolutamente vietato ogni forma di pesca. 7. Nelle acque principali e' consentita sia la pesca non professionale che quella di mestiere. 8. Nelle acque secondarie e' sempre vietata la pesca di mestiere e l'esercizio di qualunque attivita' di pesca ai fini di lucro.