Art. 14.
Criteri  generali  per  la  predisposizione  dei  piani  comunali  di
                        risanamento acustico
    1.  Nei  casi  indicati  dall'Art.  7,  comma  1,  della legge n.
447/1995,  e con le modalita' ivi previste, i comuni adottano i piani
comunali,  redatti  da  tecnici  in  possesso dei requisiti stabiliti
dall'Art. 20, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
      a) redazione  di  un  elenco  delle  sorgenti  sonore  che  non
rispettino  i  valori  limite  previsti  dalla  normativa vigente con
l'identificazione  dei  soggetti  responsabili  delle  emissioni e la
rappresentazione delle sorgenti stesse su cartografia in scala 1:5000
per  le  zone  abitate  e  1:10.000  per  le  zone  al di fuori degli
agglomerati urbani;
      b) rilevazione  dell'entita' del rumore prodotto dalle sorgenti
di  cui alla lettera a), sulla base di indagini strumentali integrate
eventualmente   da   valori   provenienti   dall'impiego  di  modelli
matematici che devono, comunque, essere descritti nella relazione;
      c) rappresentazione   grafica  dei  dati  rilevati  secondo  la
tabella  di  riferimento  colore/tratteggio  prevista dalla normativa
UNI-9884, di cui all'allegato B;
      d) confronto dei dati ottenuti con i limiti di zona;
      e) indice di valutazione delle priorita' di intervento ottenuto
come somma dei pesi a, b, c, di cui all'allegato C.