Art. 14. Criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico 1. Nei casi indicati dall'Art. 7, comma 1, della legge n. 447/1995, e con le modalita' ivi previste, i comuni adottano i piani comunali, redatti da tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'Art. 20, tenendo conto dei seguenti criteri generali: a) redazione di un elenco delle sorgenti sonore che non rispettino i valori limite previsti dalla normativa vigente con l'identificazione dei soggetti responsabili delle emissioni e la rappresentazione delle sorgenti stesse su cartografia in scala 1:5000 per le zone abitate e 1:10.000 per le zone al di fuori degli agglomerati urbani; b) rilevazione dell'entita' del rumore prodotto dalle sorgenti di cui alla lettera a), sulla base di indagini strumentali integrate eventualmente da valori provenienti dall'impiego di modelli matematici che devono, comunque, essere descritti nella relazione; c) rappresentazione grafica dei dati rilevati secondo la tabella di riferimento colore/tratteggio prevista dalla normativa UNI-9884, di cui all'allegato B; d) confronto dei dati ottenuti con i limiti di zona; e) indice di valutazione delle priorita' di intervento ottenuto come somma dei pesi a, b, c, di cui all'allegato C.