Art. 14.
Modificazioni  ed  integrazione  dell'Art.  19  della legge regionale
     18 novembre 1998, n. 37 "Funzioni e competenze del comune"
    1.  All'Art.  19, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla  lettera  a),  le  parole: "agli articoli 12 e 13" sono
sostituite dalle seguenti: "all'Art. 12 comma 5-bis;";
      b) alla  lettera  b), le parole: "partecipa alla programmazione
dei" sono sostituite dalle seguenti: programma i";
      c) alla lettera c), le parole: "partecipa alla definizione dei"
sono sostituite dalle seguenti: "approva i";
      d) alla  lettera  e),  dopo  le parole: "a domanda debole" sono
soppresse  le  seguenti:  "proponendone  l'inclusione  nei  programmi
triennali";
      e) la lettera f), e' sostituita dalla seguente:
        "l)  contribuisce  al  funzionamento dell'osservatorio di cui
all'Art.  33, fornendo dati sulla mobilita' e sui servizi programmati
e concessi".
    2.  All'Art. 19, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1998,
n.  37,  dopo  le  parole:  "invia  alla  provincia" sono aggiunte le
seguenti: "e all'osservatorio della mobilita' di cui all'Art. 33".