Art. 14. Autorizzazione all'erogazione e all'esercizio di attivita' sociali da parte di soggetti e strutture pubblici e privati 1. Per l'autorizzazione dei servizi e delle strutture sociali la giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalita' di cui all'art. 10, definisce ad integrazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previo parere della Conferenza regionale per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'art. 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. 2. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione pubblica o dei soggetti privati di cui all'art. 1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e' rilasciata dal comune ove ha sede il servizio o la struttura ed e' subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale. 3. La giunta regionale determina altresi', entro il termine di cui al comma 1, le modalita' per la classificazione delle strutture che erogano servizi sociali in relazione alla tipologia delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza individuati dalla programmazione regionale, nonche' le modalita' per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali ed innovativi per un periodo massimo di tre anni, individuando anche gli strumenti per la verifica dei risultati. 4. Le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono esercitate dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli altri comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'azienda U.L.S.S. ove ha sede la struttura che eroga il servizio, o mediante delega all'azienda U.L.S.S., o avvalendosi delle competenti strutture regionali.