Art. 14.
                        Esbosco dei prodotti
    1.  Per  esbosco dei prodotti legnosi si intende quell'insieme di
operazioni  che  consentono  di  portare  tali  prodotti dal luogo di
abbattimento   fino   all'imposto  ovvero  ai  margini  delle  strade
carrabili.
    2. Resta ferma l'osservanza delle normative vigenti in materia di
trasporto dei legnami per via funicolare, aerea e per fluitazione.
    3. Nell'esecuzione  delle  operazioni  di  esbosco  dei  prodotti
devono  essere  adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per
non  arrecare  danni evitabili al suolo, alle piante che rimangono in
piedi,  al novellame, alle ceppaie ceduate, e, tenuto conto di quanto
stabilito  all'Art.  14 della legge regionale n. 28/2001, allo strato
arbustivo.
    4.  A  conclusione  dell'esbosco dei prodotti la ditta esecutrice
deve provvedere alle seguenti operazioni:
      a) ripristino   della  percorribilita'  delle  strade  e  piste
principali utilizzate;
      b) ripristino  delle  opere  di  sgrondo delle acque meteoriche
superficiali;
      c) protezione  con  ramaglie  di  risulta  del tracciato, delle
piste secondarie;
      d) ripristino  degli  attraversamenti  di  fossi e torrenti, se
utilizzati nei lavori.
    5.  Nel  caso  di  esbosco  con animali a soma o a strascico, gli
animali   non   devono   essere  lasciati  liberi  all'interno  della
superficie utilizzata.
    6.  Nei  caso  di  esbosco con canalette, o risine, devono essere
predisposte  idonee protezioni allo scarico delle linee per ridurre i
danni alle piante in piedi ed al suolo.
    7.  L'ente  competente  per  territorio  ha facolta' di stabilire
l'interruzione  temporanea  dei  lavori  qualora  sussistano  avverse
condizioni meteorologiche che possano aumentare i danni da esbosco.
    8.  Nelle aree vocate per il tartufo bianco l'ente competente per
territorio  puo'  prescrivere  le tecniche di esbosco piu' idonee per
evitare il danneggiamento delle tartufaie con particolare riferimento
al non utilizzo di fossi e corsi d'acqua per l'esbosco.
    9.  Per  la violazione alle prescrizioni del presente articolo si
applicano  le  sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a) della
legge  regionale  n.  28/2001 ad eccezione della violazione di cui al
comma  5,  per  la  quale  si applica la sanzione di cui all'Art. 48,
comma 9, lettera b), della legge regionale n. 28/2001.