Art. 14. Esbosco dei prodotti 1. Per esbosco dei prodotti legnosi si intende quell'insieme di operazioni che consentono di portare tali prodotti dal luogo di abbattimento fino all'imposto ovvero ai margini delle strade carrabili. 2. Resta ferma l'osservanza delle normative vigenti in materia di trasporto dei legnami per via funicolare, aerea e per fluitazione. 3. Nell'esecuzione delle operazioni di esbosco dei prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danni evitabili al suolo, alle piante che rimangono in piedi, al novellame, alle ceppaie ceduate, e, tenuto conto di quanto stabilito all'Art. 14 della legge regionale n. 28/2001, allo strato arbustivo. 4. A conclusione dell'esbosco dei prodotti la ditta esecutrice deve provvedere alle seguenti operazioni: a) ripristino della percorribilita' delle strade e piste principali utilizzate; b) ripristino delle opere di sgrondo delle acque meteoriche superficiali; c) protezione con ramaglie di risulta del tracciato, delle piste secondarie; d) ripristino degli attraversamenti di fossi e torrenti, se utilizzati nei lavori. 5. Nel caso di esbosco con animali a soma o a strascico, gli animali non devono essere lasciati liberi all'interno della superficie utilizzata. 6. Nei caso di esbosco con canalette, o risine, devono essere predisposte idonee protezioni allo scarico delle linee per ridurre i danni alle piante in piedi ed al suolo. 7. L'ente competente per territorio ha facolta' di stabilire l'interruzione temporanea dei lavori qualora sussistano avverse condizioni meteorologiche che possano aumentare i danni da esbosco. 8. Nelle aree vocate per il tartufo bianco l'ente competente per territorio puo' prescrivere le tecniche di esbosco piu' idonee per evitare il danneggiamento delle tartufaie con particolare riferimento al non utilizzo di fossi e corsi d'acqua per l'esbosco. 9. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001 ad eccezione della violazione di cui al comma 5, per la quale si applica la sanzione di cui all'Art. 48, comma 9, lettera b), della legge regionale n. 28/2001.