Art. 14. Conferenza regionale sulla solidarieta' e la cooperazione internazionale «Giornata per la pace» e «Giorno della memoria». 1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, il consiglio e la giunta regionale organizzano ogni tre anni, in occasione della giornata della pace di cui al comma 2, la conferenza regionale sulla solidarieta' e la cooperazione internazionale in collaborazione con gli enti locali, con il comitato di cui all'Art. 12 e con tutti i soggetti interessati alle attivita'. 2. La data del 10 dicembre di ogni anno in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» e' individuata come «Giornata per la pace nelle Marche». 3. Nella data di cui al comma 2 e nella data del 27 gennaio di ogni anno, in cui ricorre il «Giorno della memoria», il consiglio regionale realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato delle ricorrenze in relazione alla promozione di una piu' diffusa sensibilita' sui temi della pace, della solidarieta', del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo ed ai totalitarismi.