Art. 14.
               Conferenza regionale sulla solidarieta'
                  e la cooperazione internazionale
          «Giornata per la pace» e «Giorno della memoria».
    1.  Al  fine di favorire la massima partecipazione al processo di
programmazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente  legge, il
consiglio  e  la  giunta  regionale  organizzano  ogni  tre  anni, in
occasione  della giornata della pace di cui al comma 2, la conferenza
regionale  sulla  solidarieta'  e  la  cooperazione internazionale in
collaborazione  con  gli enti locali, con il comitato di cui all'Art.
12 e con tutti i soggetti interessati alle attivita'.
    2.   La  data  del  10 dicembre  di  ogni  anno  in  cui  ricorre
l'anniversario  dell'approvazione della «Dichiarazione universale dei
diritti  dell'uomo»  e'  individuata come «Giornata per la pace nelle
Marche».
    3.  Nella  data  di cui al comma 2 e nella data del 27 gennaio di
ogni  anno,  in  cui  ricorre il «Giorno della memoria», il consiglio
regionale realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato
delle  ricorrenze  in  relazione  alla promozione di una piu' diffusa
sensibilita'  sui  temi  della  pace, della solidarieta', del rifiuto
della violenza, della lotta al razzismo ed ai totalitarismi.