Art. 14. Comparti venatori 1. Nell'ambito di ciascun comprensorio le province, di concerto con i comitati di gestione, possono istituire due distinti comparti venatori, denominati l'uno di maggior tutela (A) e l'altro di minori tutela (B), ed anche individuare alloro interno entita' territoriali omogenee, di limitata estensione, finalizzate ad una idonea protezione e gestione venatoria di una o piu' specie stanziali e disciplinati di concerto con il comitato di gestione interessato. 2. Nell'intero territorio della zona alpi e nei territori collinari e montani contigui, le province, anche su proposta e d'intesa con i comitati di gestione, possono emanare disposizioni limitative all'esercizio venatorio riguardo a forme, tempi e modi, anche limitatamente a singole unita' di gestione (comprensori, settori, ecc.).