Art. 14.
                          Comparti venatori
    1.  Nell'ambito  di ciascun comprensorio le province, di concerto
con  i  comitati di gestione, possono istituire due distinti comparti
venatori,  denominati l'uno di maggior tutela (A) e l'altro di minori
tutela  (B), ed anche individuare alloro interno entita' territoriali
omogenee,   di   limitata   estensione,  finalizzate  ad  una  idonea
protezione  e  gestione  venatoria  di  una o piu' specie stanziali e
disciplinati di concerto con il comitato di gestione interessato.
    2.  Nell'intero  territorio  della  zona  alpi  e  nei  territori
collinari  e  montani  contigui,  le  province,  anche  su proposta e
d'intesa  con  i  comitati  di gestione, possono emanare disposizioni
limitative  all'esercizio  venatorio  riguardo a forme, tempi e modi,
anche  limitatamente  a  singole  unita'  di  gestione  (comprensori,
settori, ecc.).