Art. 14.
                     Informazione e trasparenza
    1.  Gli  impianti,  fissi  e  mobili  per  la telefonia mobile, a
esclusione   delle  microcelle,  dovranno  essere  dotati  di  idoneo
cartello    informativo   posizionato   permanentemente,   in   luogo
accessibile e visibile al pubblico, riportante:
      a) la data e il numero dell'autorizzazione;
      b) la data di attivazione;
      c) i dati del gestore;
      d) i  riferimenti  relativi alle relazioni tecniche dell'ARPA e
dell'ASS territorialmente competente;
      e) l'indirizzo  internet  del sito curato dall'ARPA relativo al
catasto e alle caratteristiche tecniche dell'impianto.
    2. Gli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'Art. 6,
comma  5,  dovranno  essere  dotati  di  idoneo  cartello informativo
posizionato  per  tutta  la durata della permanenza dell'impianto, in
luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:
        a) le  date  di  comunicazione,  installazione,  attivazione,
disattivazione e dismissione dell'impianto;
        b) la  descrizione  dell'evento  straordinario  che motiva la
necessita' dell'impianto;
        c) i dati del gestore.
    3.  Il  mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2
comporta  l'irrogazione,  da  parte  del  comune  competente,  di una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  in misura non inferiore a 1.000
euro e non superiore a 6.000 euro.
    4.  I dati di cui all'Art. 13 dovranno essere pubblicati sul sito
internet  curato  dall'ARPA entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di attivazione dell'impianto.