Art. 14. Informazione e trasparenza 1. Gli impianti, fissi e mobili per la telefonia mobile, a esclusione delle microcelle, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante: a) la data e il numero dell'autorizzazione; b) la data di attivazione; c) i dati del gestore; d) i riferimenti relativi alle relazioni tecniche dell'ARPA e dell'ASS territorialmente competente; e) l'indirizzo internet del sito curato dall'ARPA relativo al catasto e alle caratteristiche tecniche dell'impianto. 2. Gli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'Art. 6, comma 5, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato per tutta la durata della permanenza dell'impianto, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante: a) le date di comunicazione, installazione, attivazione, disattivazione e dismissione dell'impianto; b) la descrizione dell'evento straordinario che motiva la necessita' dell'impianto; c) i dati del gestore. 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'irrogazione, da parte del comune competente, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. 4. I dati di cui all'Art. 13 dovranno essere pubblicati sul sito internet curato dall'ARPA entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di attivazione dell'impianto.