Art. 14. Albo delle associazioni La Regione riconosce e sostiene le funzioni sociali, culturali ed assistenziali svolte dalle associazioni, federazioni e confederazioni che operano all'estero ed in Italia fuori Regione con proprie sedi e strutture a qualsiasi titolo disponibili e con carattere di continuita' a favore degli emigrati e delle loro famiglie. A tal fine e' istituito presso l'ufficio emigrazione della giunta regionale l'albo delle associazioni degli emigrati e delle rispettive federazioni e confederazioni. A tale albo, suddiviso in due sezioni, sono iscritte: sezione I: associazioni che operano all'estero con propria sede in favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie; sezione II: associazioni che operano in Italia fuori Regione in favore degli emigrati abruzzesi e delle loro famiglie.