Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
    1. In fase di prima applicazione della presente legge:
      a) ai  sensi dell'Art. 146, comma 2, del decreto legislativo n.
230/1995   e  successive  modifiche,  ai  fini  della  conversione  o
convalida  dei  provvedimenti  autorizzativi  rilasciati in base alle
disposizioni  previgenti,  i  titolari  presentano  apposita domanda,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
      b) il   Presidente   della   giunta   regionale  provvede  alla
costituzione  della  commissione  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa;
      c) nelle  more  della piena attuazione della legge regionale n.
4/2003,  l'autorizzazione  all'esercizio  delle attivita' di cui alla
presente   legge  continua  ad  essere  rilasciata  dalla  competente
struttura  regionale, alla quale l'azienda U.S.L. invia, entro trenta
giorni  dal  rilascio,  il  nullaosta  preventivo  di cui all'Art. 2,
ovvero   le  relative  modifiche  apportate  ai  sensi  dell'Art.  7,
corredati di tutta la documentazione, ivi compreso il parere igienico
sanitario.