Art. 14. Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione della presente legge: a) ai sensi dell'Art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche, ai fini della conversione o convalida dei provvedimenti autorizzativi rilasciati in base alle disposizioni previgenti, i titolari presentano apposita domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa; b) il Presidente della giunta regionale provvede alla costituzione della commissione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa; c) nelle more della piena attuazione della legge regionale n. 4/2003, l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge continua ad essere rilasciata dalla competente struttura regionale, alla quale l'azienda U.S.L. invia, entro trenta giorni dal rilascio, il nullaosta preventivo di cui all'Art. 2, ovvero le relative modifiche apportate ai sensi dell'Art. 7, corredati di tutta la documentazione, ivi compreso il parere igienico sanitario.