Art. 14.
   Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 recante
                     «Disposizioni sulle acque»
    1.  Il  comma 1  dell'Art.  19  della legge provinciale 18 giugno
2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    «Art.  19.  (Scavi  e  prelievi  di acqua sotterranea). - 1. Ogni
scavo  e  prelievo  di  acqua  sotterranea,  anche  tramite  prove di
pompaggio  oppure  allo scopo di abbassamento dell'acqua sotterranea,
devono  essere  autorizzati  o  concessi  dall'assessore  provinciale
competente  per  la gestione delle risorse idriche, a eccezione della
costruzione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore
senza  prelievo  di  acqua  sotterranea  che  deve  essere denunciata
preventivamente  all'ufficio competente per la gestione delle risorse
idriche.  Le  sonde  geotermiche  devono  essere costruite secondo le
direttive tecniche stabilite dalla giunta provinciale.»
    2.  Il  comma 2  dell'Art.  20  della legge provinciale 18 giugno
2002, n. 8, e' cosi' sostituito:
    «2.  La  domanda,  corredata  della documentazione prescritta, va
presentata  all'ufficio  competente  per  la  gestione  delle risorse
idriche   presso  la  ripartizione  provinciale  acque  pubbliche  ed
energia, il quale provvede alla sua pubblicazione per quindici giorni
presso  l'ufficio  stesso,  nonche'  all'albo comunale del comune ove
sono  previste  le  opere e a quello degli altri comuni eventualmente
interessati. Non sono ammesse domande concorrenti.»
    3. Dopo il comma 5 dell'Art. 20 della legge provinciale 18 giugno
2002, n. 8, e' aggiunto il seguente comma:
    «6.  Con un'utenza d'acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e
antibrina  possono  essere  irrigate  ulteriori aree a condizione che
l'aumentato  prelievo  d'acqua  non  pregiudichi la falda acquifera o
pozzi  circostanti  e che venga presentato all'ufficio competente per
la  gestione delle risorse idriche presso la ripartizione provinciale
acque pubbliche ed energia una denuncia, nella quale sono indicate le
particelle  fondiarie  aggiunte,  la  loro  superficie e i rispettivi
proprietari.  In  questo  caso  spetta al rispettivo proprietario del
terreno  la  responsabilita'  per  la  parte  degli  impianti sul suo
terreno.».
    4.  La  rubrica  dell'Art.  57  della legge provinciale 18 giugno
2002,  n. 8, e' cosi' sostituita: «Sanzioni amministrative in materia
di tutela dell'acqua».
    5.  Dopo  l'Art. 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8,
e' inserito il seguente articolo:
    «Art.    57-bis.   (Sanzioni   amministrative   in   materia   di
utilizzazione  delle risorse idriche). - 1. La realizzazione di opere
di   derivazione   abusive,   la   derivazione  d'acqua  abusiva,  la
costruzione   di  pozzi  abusivi  e  il  prelievo  abusivo  di  acqua
sotterranea  e  gli  abbassamenti di falda, il mancato rispetto della
portata  d'acqua residua prescritta, l'attuazione abusiva di varianti
sostanziali  a  derivazioni  gia'  concesse  ai  sensi  dell'Art. 10,
comma 2,   della   legge  provinciale  4 settembre  1976,  n.  40,  e
l'utilizzo d'acqua per altri usi da derivazioni gia' concesse:
      a) per  uso  irriguo,  potabile  e domestico, per l'utilizzo di
acque  idrominerali  e idrotermali, per uso forza motrice e per altri
usi  e'  sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
250,00 a Euro 2.500,00;
      b) per  uso  industriale  e  per  l'innevamento  artificiale e'
sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a
Euro 5.000,00;
      c) per  la produzione di energia elettrica con potenza nominale
media:
        1)  fino a kW 50 e' sanzionato con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00;
        2) fino a kW 220 e' sanzionato con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00;
        3)   fino   a   kW   3000   e'  sanzionato  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 10.000,00 a Euro 100.000,00;
        4) oltre kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 20.000,00 a Euro 200.000,00.
    2.  La  violazione  di  altre  norme  di legge o regolamentari in
materia  di  utilizzazione  delle risorse idriche, l'effettuazione di
varianti  alle  opere  di  derivazione ai sensi dell'art.10, comma 5,
della  legge  provinciale  4 settembre 1976, n. 40, l'inosservanza di
prescrizioni     generali     e     speciali    della    concessione,
dell'autorizzazione  o dell'ordinanza, la manutenzione delle opere di
presa,  raccolta,  adduzione o restituzione in stato di funzionamento
non regolare:
      a) per  uso  irriguo,  potabile  e domestico, per l'utilizzo di
acque  idrominerali  e idrotermali, per uso forza motrice e per altri
usi  e'  sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
125,00 a Euro 1.250,00;
      b) per  uso  industriale  e  per  l'innevamento  artificiale e'
sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a
Euro 2.500,00;
      c) per  la produzione di energia elettrica con potenza nominale
media:
        1)  fino a kW 50 e' sanzionato con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 2.500,00;
        2) fino a kW 220 e' sanzionato con la sanzione amministrativa
pecuniaria da e 1.000,00 a Euro 10.000,00;
        3)   fino   a   kW   3000   e'  sanzionato  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00;
        4) oltre kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 4.000,00 a Euro 40.000,00.
    3.  L'inosservanza  delle  disposizioni  e  dei vincoli di tutela
generali  e  specifici  delle  aree  di tutela dell'acqua potabile e'
sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a
Euro 5.000,00.».