Art. 14. Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 recante «Disposizioni sulle acque» 1. Il comma 1 dell'Art. 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 19. (Scavi e prelievi di acqua sotterranea). - 1. Ogni scavo e prelievo di acqua sotterranea, anche tramite prove di pompaggio oppure allo scopo di abbassamento dell'acqua sotterranea, devono essere autorizzati o concessi dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, a eccezione della costruzione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sotterranea che deve essere denunciata preventivamente all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche. Le sonde geotermiche devono essere costruite secondo le direttive tecniche stabilite dalla giunta provinciale.» 2. Il comma 2 dell'Art. 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' cosi' sostituito: «2. La domanda, corredata della documentazione prescritta, va presentata all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia, il quale provvede alla sua pubblicazione per quindici giorni presso l'ufficio stesso, nonche' all'albo comunale del comune ove sono previste le opere e a quello degli altri comuni eventualmente interessati. Non sono ammesse domande concorrenti.» 3. Dopo il comma 5 dell'Art. 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' aggiunto il seguente comma: «6. Con un'utenza d'acqua sotterranea concessa a scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulteriori aree a condizione che l'aumentato prelievo d'acqua non pregiudichi la falda acquifera o pozzi circostanti e che venga presentato all'ufficio competente per la gestione delle risorse idriche presso la ripartizione provinciale acque pubbliche ed energia una denuncia, nella quale sono indicate le particelle fondiarie aggiunte, la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo caso spetta al rispettivo proprietario del terreno la responsabilita' per la parte degli impianti sul suo terreno.». 4. La rubrica dell'Art. 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' cosi' sostituita: «Sanzioni amministrative in materia di tutela dell'acqua». 5. Dopo l'Art. 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e' inserito il seguente articolo: «Art. 57-bis. (Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione delle risorse idriche). - 1. La realizzazione di opere di derivazione abusive, la derivazione d'acqua abusiva, la costruzione di pozzi abusivi e il prelievo abusivo di acqua sotterranea e gli abbassamenti di falda, il mancato rispetto della portata d'acqua residua prescritta, l'attuazione abusiva di varianti sostanziali a derivazioni gia' concesse ai sensi dell'Art. 10, comma 2, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e l'utilizzo d'acqua per altri usi da derivazioni gia' concesse: a) per uso irriguo, potabile e domestico, per l'utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 2.500,00; b) per uso industriale e per l'innevamento artificiale e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00; c) per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media: 1) fino a kW 50 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00; 2) fino a kW 220 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00; 3) fino a kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000,00 a Euro 100.000,00; 4) oltre kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 20.000,00 a Euro 200.000,00. 2. La violazione di altre norme di legge o regolamentari in materia di utilizzazione delle risorse idriche, l'effettuazione di varianti alle opere di derivazione ai sensi dell'art.10, comma 5, della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, l'inosservanza di prescrizioni generali e speciali della concessione, dell'autorizzazione o dell'ordinanza, la manutenzione delle opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare: a) per uso irriguo, potabile e domestico, per l'utilizzo di acque idrominerali e idrotermali, per uso forza motrice e per altri usi e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 125,00 a Euro 1.250,00; b) per uso industriale e per l'innevamento artificiale e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 2.500,00; c) per la produzione di energia elettrica con potenza nominale media: 1) fino a kW 50 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 2.500,00; 2) fino a kW 220 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da e 1.000,00 a Euro 10.000,00; 3) fino a kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00; 4) oltre kW 3000 e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 4.000,00 a Euro 40.000,00. 3. L'inosservanza delle disposizioni e dei vincoli di tutela generali e specifici delle aree di tutela dell'acqua potabile e' sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00.».