Art. 14. Monitoraggio e valutazione 1. Le ripartizioni provinciali competenti provvedono, direttamente o attraverso un'apposita convenzione con uno o piu' soggetti qualificati, a raccogliere sistematicamente i dati riguardanti l'entita' e la tipologia degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto pubblico e privato nonche' gli indicatori circa l'efficienza e l'efficacia dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione realizzati nel territorio provinciale. 2. I dati sono resi pubblici e divulgati periodicamente. 3. I risultati del monitoraggio sono per la Provincia strumento utile per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e guida nell'ambito della ricerca e dell'innovazione. 4. La valutazione dell'attivita' di ricerca scientifica e' data dalla possibilita' di diffusione e divulgazione dei risultati di ricerca su riviste tecniche rinomate a livello internazionale o su altre riviste specifiche del settore di ricerca e dall'effettiva applicazione di detti risultati nel ciclo economico. 5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attivita' previste ai commi precedenti.