Art. 14.
                     Monitoraggio e valutazione
    1.    Le    ripartizioni   provinciali   competenti   provvedono,
direttamente  o  attraverso  un'apposita  convenzione  con uno o piu'
soggetti   qualificati,   a   raccogliere   sistematicamente  i  dati
riguardanti l'entita' e la tipologia degli investimenti nella ricerca
e nello sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto
pubblico  e  privato  nonche'  gli  indicatori  circa  l'efficienza e
l'efficacia  dei  programmi  e  dei progetti di ricerca e innovazione
realizzati nel territorio provinciale.
    2. I dati sono resi pubblici e divulgati periodicamente.
    3.  I  risultati del monitoraggio sono per la Provincia strumento
utile  per  l'elaborazione  delle  proprie  politiche  strategiche di
pianificazione e guida nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.
    4.  La  valutazione dell'attivita' di ricerca scientifica e' data
dalla  possibilita'  di  diffusione  e  divulgazione dei risultati di
ricerca  su  riviste  tecniche rinomate a livello internazionale o su
altre  riviste  specifiche  del  settore  di ricerca e dall'effettiva
applicazione di detti risultati nel ciclo economico.
    5.  Tutti  i  beneficiari  degli  interventi di cui alla presente
legge,  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a fornire le informazioni
necessarie    all'espletamento    delle    attivita'    previste   ai
commi precedenti.