Art. 14.
   Strutture per la custodia e vendita degli animali di affezione

    1.   Le   strutture   destinate  al  ricovero,  al  pensionamento
temporaneo  e al commercio di animali di affezione devono possedere i
requisiti  strutturali  e  gestionali previsti dal regolamento di cui
all'Art. 4, comma 2.