Art. 14.
Disposizioni  in  materia di collocamento a riposo e di trattenimento
in  servizio  del  personale  della  Regione  e  degli  enti  da essa
                             dipendenti

1.  Fino  all'adozione  di  una  nuova  organizzazione amministrativa
regionale,  il  personale  regionale  con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, che al
raggiungimento   del   sessantacinquesimo  anno  di  eta'  non  abbia
conseguito   la  massima  anzianita'  contributiva,  puo'  optare  di
rimanere   in   servizio   fino   e   non  oltre  il  compimento  del
sessantasettesimo anno di eta' e comunque cessa al raggiungimento del
quarantesimo  anno  di  contribuzione.  2.  Il personale che tre mesi
prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non opti per
la  permanenza  in  servizio di cui al comma 1, cessa automaticamente
dal  servizio stesso con effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
3.  Gli  enti  dipendenti  dalla  Regione  che  applicano i contratti
collettivi  nazionali  dello  stesso comparto del personale regionale
uniformano  i  rispettivi  ordinamenti  alle  disposizioni  di cui al
presente articolo.