Art. 14. Disposizioni in materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti 1. Fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, che al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia conseguito la massima anzianita' contributiva, puo' optare di rimanere in servizio fino e non oltre il compimento del sessantasettesimo anno di eta' e comunque cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di contribuzione. 2. Il personale che tre mesi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non opti per la permanenza in servizio di cui al comma 1, cessa automaticamente dal servizio stesso con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 3. Gli enti dipendenti dalla Regione che applicano i contratti collettivi nazionali dello stesso comparto del personale regionale uniformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo.