Art. 14. Risorse perenti ed economie con vincolo di destinazione 1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera b) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323700 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui» con lo stanziamento per competenza di euro 530.000.000,00. 2. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera c) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, e' autorizzata, altresi, l'iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600 (U.P.B. 15.01.003) denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» con lo stanziamento per competenza di euro 862.718.535,00. 3. I capitoli di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed i capitoli di cui agli articoli 12 e 13 costituiscono le reiscrizioni dei fondi vincolati eliminati dal conto dei residui passivi, corrispondenti complessivamente ad euro 1.392.718.535,00 e sono coperti dal saldo finanziario positivo di cui al precedente art. 11. 4. Il dirigente del servizio bilancio e' autorizzato a prelevare, dai predetti fondi, con propria determina, su richiesta delle direzioni competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli importi di cui al comma precedente, previa iscrizione degli stanziamenti necessari nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.