Art. 14.

           Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi



   1.  La Regione incentiva le Unioni dei comuni e le Nuove Comunita'
montane  nei  cui confronti sia effettuato il conferimento stabile ed
integrato  di  funzioni  comunali,  riferito  ad  almeno  tre  tra le
seguenti aree di amministrazione generale:
    a) personale;
    b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
    c) gestione economica e finanziaria;
    d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
    e) servizi informativi;
    f)  organizzazione  unitaria  dei servizi demografici (anagrafe e
stato civile);
    g) appalti di forniture di beni e servizi;
    h) appalti di lavori pubblici;
    i) sportello unico attivita' produttive;
    l) attivita' istituzionali e segreteria;
    m) polizia municipale;
    n) protezione civile;
    o) servizi sociali;
    p) servizi scolastici;
    q)  elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in
ambito intercomunale;
    r) catasto;
    s)   funzioni   comunali  in  materia  di  edilizia  residenziale
pubblica.
   2.  Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui
al  comma  1  deve  essere incrementato ad almeno sei a decorrere dal
terzo  anno  successivo alla entrata in vigore della presente legge o
dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo.
   3.  I  conferimenti  effettuati  ai  sensi  dei commi 1 e 2 devono
essere effettuati da tutti i comuni aderenti alla forma associativa e
devono riguardare l'intera area funzionale.
   4.  La  Regione  incentiva  la  costituzione su base volontaria di
Unioni  formate  da  almeno  quattro  comuni di norma contermini o da
almeno tre comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 15.000
abitanti,  con  una  durata  non  inferiore  a  cinque anni ed il cui
statuto preveda che la Giunta sia composta esclusivamente da sindaci.
Il  requisito  del numero minimo di comuni non si applica alle Unioni
derivanti   da   trasformazione  di  preesistenti  Comunita'  montane
istituite  ai  sensi  dell'art. 4, comma 2, lettera b) della presente
legge.
   5.  L'Unione  e la Nuova Comunita' montana possono gestire servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica anche attraverso aziende
speciali  o  istituzioni, di cui all'art. 114 del decreto legislativo
n. 267 del 2000, previa analisi dei costi e dei benefici che dimostri
l'economicita' e la convenienza del ricorso a tale forma di gestione.