Art. 14. Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi 1. La Regione incentiva le Unioni dei comuni e le Nuove Comunita' montane nei cui confronti sia effettuato il conferimento stabile ed integrato di funzioni comunali, riferito ad almeno tre tra le seguenti aree di amministrazione generale: a) personale; b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; c) gestione economica e finanziaria; d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia; e) servizi informativi; f) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile); g) appalti di forniture di beni e servizi; h) appalti di lavori pubblici; i) sportello unico attivita' produttive; l) attivita' istituzionali e segreteria; m) polizia municipale; n) protezione civile; o) servizi sociali; p) servizi scolastici; q) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale; r) catasto; s) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica. 2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno sei a decorrere dal terzo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo. 3. I conferimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere effettuati da tutti i comuni aderenti alla forma associativa e devono riguardare l'intera area funzionale. 4. La Regione incentiva la costituzione su base volontaria di Unioni formate da almeno quattro comuni di norma contermini o da almeno tre comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 15.000 abitanti, con una durata non inferiore a cinque anni ed il cui statuto preveda che la Giunta sia composta esclusivamente da sindaci. Il requisito del numero minimo di comuni non si applica alle Unioni derivanti da trasformazione di preesistenti Comunita' montane istituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) della presente legge. 5. L'Unione e la Nuova Comunita' montana possono gestire servizi pubblici locali privi di rilevanza economica anche attraverso aziende speciali o istituzioni, di cui all'art. 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa analisi dei costi e dei benefici che dimostri l'economicita' e la convenienza del ricorso a tale forma di gestione.