Art. 14 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Secondo quanto disposto dall'art. 119, comma  1,  lettera  b),
della legge provinciale sulla scuola, dalla data di entrata in vigore
di  questo  regolamento  sono  o   restano   abrogate   le   seguenti
disposizioni: 
      a) l'art. 1, comma 6, e art. 6-bis della  legge  provinciale  9
novembre 1990, n. 29 (Norme in materia  di  autonomia  delle  scuole,
organi collegiali e diritto allo studio); 
      b) l'articolo 5 della legge provinciale 15  marzo  2005,  n.  5
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione); 
      c) il decreto del presidente della Provincia 24 agosto 2007, n.
20-100/Leg «Regolamento  per  il  reclutamento  dei  dirigenti  delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge
provinciale 7 agosto 2006, n. 5)». 
      Trento, 10 luglio 2009 
 
                               DELLAI