Art. 14 Abrogazioni 1. Secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale sulla scuola, dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 1, comma 6, e art. 6-bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio); b) l'articolo 5 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione); c) il decreto del presidente della Provincia 24 agosto 2007, n. 20-100/Leg «Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)». Trento, 10 luglio 2009 DELLAI