Art. 14 Segretario generale 1. Il segretario generale costituisce il vertice dell'assetto organizzativo e direzionale della giunta regionale, gerarchicamente sovraordinato ai direttori generali. E' responsabile dell'attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici, della qualita' dell'azione amministrativa, dell'efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture dell'ente. 2. Il segretario generale: a) supporta la definizione delle strategie dell'ente, organizzando il confronto e il raccordo tra gli organi di governo e i direttori generali in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse; b) coordina il processo generale di programmazione gestionale dell'ente, assicurandone lo svolgimento, la revisione e il consolidamento nel rispetto dei criteri e dei tempi previsti; c) vigila sull'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti dell'ente fornendo indirizzi, assicurando il monitoraggio e il controllo dei risultati, attraverso il presidio delle funzioni e delle metodologie di controllo strategico e di gestione, individuando eventuali azioni correttive di concerto con i direttori generali; d) promuove la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra dipartimenti e direzioni centrali e ne sovrintende l'effettiva applicazione; coordina e supporta l'azione dei direttori generali. Interviene per risolvere problemi e conflitti di competenza e superare le inerzie del sistema; e) propone alla giunta ipotesi di ridefinizione dell'assetto organizzativo complessivo e dell' assetto interno ai dipartimenti e alle direzioni ai sensi dell'art. 21, nonche' ipotesi di nomina dei dirigenti generali e dei dirigenti presentate dai direttori generali interessati; f) cura, in particolare, l'organizzazione, la gestione e la formazione delle risorse umane, in attuazione degli indirizzi della giunta, definisce la proposta di organico regionale e presidia i processi di mobilita' generale; g) e' responsabile del corretto ed efficiente funzionamento delle strutture direttamente dipendenti dalla segreteria generale, impartisce direttive e ne controlla la gestione e i risultati esercitando le funzioni di cui all'art. 15; h) coordina le attivita' connesse al funzionamento della giunta e il raccordo organizzativo con il consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e promuove, tramite il coordinamento delle attivita' delle direzioni centrali e dei dipartimenti, le relazioni con aziende ed enti esterni al fine di assicurare modalita' appropriate di pianificazione, relazione e controllo; i) partecipa con diritto di parola alle sedute della giunta regionale e del comitato della programmazione e puo' fare constatare a verbale il proprio motivato parere; j) fissa i limiti entro cui possono essere esercitati i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate da parte dei direttori generali; k) presiede il comitato di direzione e il nucleo di valutazione dell'ente; l) su incarico del presidente della giunta, puo' assumere la responsabilita' diretta di funzioni o progetti specifici.