Art. 14 
 
                       Monitoraggio e riesame 
 
    1. L'assessore competente in materia di  innovazione  tecnologica
riferisce  annualmente  al  Consiglio  regionale   sullo   stato   di
attuazione  della  presente  legge  sulla  base  dei  dati  e   delle
valutazioni contenute in uno specifico  rapporto  sulla  portata  del
riutilizzo delle informazioni e  dei  dati  pubblici  nel  territorio
della  Regione  nonche'  sulle  condizioni   alle   quali   e'   reso
disponibile. Tale rapporto e' reso pubblico in modalita' digitale sul
sito istituzionale della Regione ed  e'  sottoposto  a  consultazione
pubblica. 
    2.  La  Giunta  e  il  Consiglio  regionali,  nell'ambito   delle
rispettive competenze, procedono al riesame  dell'applicazione  della
presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore  e
ne pubblicano in  modalita'  digitale  i  risultati,  comprensivi  di
eventuali  proposte  di  modifica.  A  tal  fine  si   avvalgono   di
consultazioni pubbliche.