Art. 14. Controllo di merito sugli atti e controllo sugli organi Sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Istituto, nonche' il programma di attivita' di cui al punto e) dell'art. 8, il regolamento interno, l'organizzazione funzionale dei servizi e degli uffici, gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili costituenti il patrimonio proprio dell'ente. Il consiglio regionale all'atto dell'approvazione del programma di cui al comma precedente, detta direttive generali in ordine all'attivita' dell'Istituto anche con riferimento a impegni pluriennali. Il consiglio regionale decide lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Istituto per: gravi e persistenti irregolarita'; impossibilita' di funzionamento; gravi deviazioni ai fini istituzionali ed alle direttive previste dal secondo comma del presente articolo. La decisione di scioglimentio e' adottata su proposta della giunta regionale. La proposta puo' essere avanzata dopo la scadenza di giorni trenta dalla comunicazione della diffida rivolta al consiglio di amministrazione dell'Istituto e previo esame delle relative giustificazioni. Lo scioglimento e' disposto, in coformita' alla decisione del consiglio regionale, con decreto del presidente della giunta regionale. Con lo stesso decreto e' nominato il commissario straordinario dell'Istituto.