Art. 14.
       Controllo di merito sugli atti e controllo sugli organi
 
  Sono   sottoposti   all'approvazione  del  consiglio  regionale  il
bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Istituto,  nonche'
il  programma  di  attivita'  di  cui  al  punto  e)  dell'art. 8, il
regolamento interno, l'organizzazione funzionale dei servizi e  degli
uffici,  gli  atti  di  acquisto  e  di alienazione dei beni immobili
costituenti il patrimonio proprio dell'ente.
   Il consiglio regionale all'atto dell'approvazione del programma di
cui  al  comma  precedente,  detta  direttive  generali   in   ordine
all'attivita'   dell'Istituto   anche   con   riferimento  a  impegni
pluriennali.
   Il  consiglio  regionale  decide  lo scioglimento del consiglio di
amministrazione dell'Istituto per:
    gravi e persistenti irregolarita';
    impossibilita' di funzionamento;
    gravi deviazioni ai fini istituzionali ed alle direttive previste
dal secondo comma del presente articolo.
   La decisione di scioglimentio e' adottata su proposta della giunta
regionale. La proposta puo'  essere  avanzata  dopo  la  scadenza  di
giorni  trenta dalla comunicazione della diffida rivolta al consiglio
di  amministrazione  dell'Istituto  e  previo  esame  delle  relative
giustificazioni.
   Lo  scioglimento  e'  disposto,  in  coformita' alla decisione del
consiglio  regionale,  con  decreto  del  presidente   della   giunta
regionale.   Con   lo  stesso  decreto  e'  nominato  il  commissario
straordinario dell'Istituto.