Art. 14. (art. 27 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 12 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Ammissione all'esame di maestro artigiano 1. Per l'ammissione all'esame di maestro artigiano sono richiesti i seguenti requisiti: a) possesso del diploma di lavorante artigiano per l'attivita' oggetto dell'esame o per attivita' affine; b) un'esperienza professionale di almeno due anni nell'attivita' artigiana oggetto dell'esame o in attivita' affine, maturata in periodo successivo a quello dell'apprendistato o al conseguimento del diploma di lavorante artigiano; c) sono ammessi all'esame, indipendentemente dai requisiti di cui alle lettere a) e b), i candidati che possono documentare un'esperienza professionale qualificata di almeno 6 anni nella relativa attivita' artigiana. 2. Con provvedimento dell'assessore competente il periodo di esperienza professionale di cui al comma precedente puo' essere ridotto di un anno, qualora il candidato dimostri un'adeguata formazione tecnico-professionale. In casi eccezionali e con relativa motivazione l'assessore competente su parere tecnico della commissione provinciale per l'artigianato, puo' disporre l'ammissione all'esame di maestro anche con altri requisiti profesionali. 3. L'ammissione all'esame e' disposta su domanda dell'interessato. La domanda deve contenere le generalita' del richiedente ed essere corredata: a) dal certificato di residenza; b) dall'attestato di lavorante artigiano; c) dall'attestazione del superamento del periodo di esperienza professionale richiesto ovvero dal titolo di studio di cui al secondo comma del presente articolo; d) dalla quietanza del versamento di una quota spese nella misura stabilita con deliberazione della giunta provinciale. 4. La domanda di ammissione all'esame di maestro artigiano deve essere presentata all'assessorato competente. Contro il diniego di ammissione l'interessato puo' ricorrere alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Sul ricorso la giunta provinciale decide entro trenta giorni. 5. Alla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano, su richiesta possono essere ammesse le persone in posseso del diploma di lavorante artigiano, senza i requisiti di cui al precedente primo comma, lettera b), oppure persone che possono documentare un'esperienza professionale qualificata di 4 anni.