Art. 14.
          (art. 27 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 12 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
              Ammissione all'esame di maestro artigiano
 
   1.  Per l'ammissione all'esame di maestro artigiano sono richiesti
i seguenti requisiti:
    a)  possesso  del  diploma di lavorante artigiano per l'attivita'
oggetto dell'esame o per attivita' affine;
    b)  un'esperienza professionale di almeno due anni nell'attivita'
artigiana oggetto dell'esame  o  in  attivita'  affine,  maturata  in
periodo successivo a quello dell'apprendistato o al conseguimento del
diploma di lavorante artigiano;
    c) sono ammessi all'esame, indipendentemente dai requisiti di cui
alle  lettere  a)  e  b),  i  candidati   che   possono   documentare
un'esperienza  professionale  qualificata  di  almeno  6  anni  nella
relativa attivita' artigiana.
   2.  Con  provvedimento  dell'assessore  competente  il  periodo di
esperienza professionale di  cui  al  comma  precedente  puo'  essere
ridotto  di  un  anno,  qualora  il  candidato  dimostri  un'adeguata
formazione tecnico-professionale. In casi eccezionali e con  relativa
motivazione   l'assessore   competente   su   parere   tecnico  della
commissione provinciale per l'artigianato, puo' disporre l'ammissione
all'esame di maestro anche con altri requisiti profesionali.
   3. L'ammissione all'esame e' disposta su domanda dell'interessato.
La domanda deve contenere le generalita' del  richiedente  ed  essere
corredata:
    a) dal certificato di residenza;
    b) dall'attestato di lavorante artigiano;
    c)  dall'attestazione  del  superamento del periodo di esperienza
professionale richiesto ovvero dal titolo di studio di cui al secondo
comma del presente articolo;
    d) dalla quietanza del versamento di una quota spese nella misura
stabilita con deliberazione della giunta provinciale.
   4.  La  domanda  di ammissione all'esame di maestro artigiano deve
essere presentata all'assessorato competente. Contro  il  diniego  di
ammissione l'interessato puo' ricorrere alla giunta provinciale entro
il  termine  di   trenta   giorni   dalla   notifica   del   relativo
provvedimento.  Sul ricorso la giunta provinciale decide entro trenta
giorni.
   5. Alla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano,
su richiesta possono essere ammesse le persone in posseso del diploma
di  lavorante artigiano, senza i requisiti di cui al precedente primo
comma,  lettera  b),   oppure   persone   che   possono   documentare
un'esperienza professionale qualificata di 4 anni.