Art. 14.
         Sostituzione del veterinario provinciale e comunale
 
   1.  Gli  adempimenti  conseguenti a valutazioni di ordine tecnico,
gia' demandati al veterinario provinciale o al veterinario  comunale,
nella materia di cui alla presente legge, sono attribuiti al Servizio
di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'Unita' Sanitaria Locale.
   2. Il responsabile del servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria
dell'Unita' Sanitaria Locale sostituisce il veterinario provincale  e
il  veterinario  comunale in tutti gli organismi, comitati, collegi e
commissioni in cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli
stessi in qualita' di presidente o competente.
   La  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore alla Sanita',
designa quale componente di  commissione  di  interesse  regionale  o
provinciale,   in   sostituzione   del  veterinario  provinciale,  un
dirigente di area competente del Servizio Veterinario.