Art. 14. Sostituzione del veterinario provinciale e comunale 1. Gli adempimenti conseguenti a valutazioni di ordine tecnico, gia' demandati al veterinario provinciale o al veterinario comunale, nella materia di cui alla presente legge, sono attribuiti al Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'Unita' Sanitaria Locale. 2. Il responsabile del servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria dell'Unita' Sanitaria Locale sostituisce il veterinario provincale e il veterinario comunale in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni in cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualita' di presidente o competente. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanita', designa quale componente di commissione di interesse regionale o provinciale, in sostituzione del veterinario provinciale, un dirigente di area competente del Servizio Veterinario.