Art. 14. Personale comandato 1. Al fine di accelerare la redazione del piano generale di massima, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato ad avvalersi altresi' di personale tecnico specializzato dell'Amministrazione regionale fino ad un massimo di quaranta unita', al cui comando provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione. 2. Il personale e' utilizzato presso l'ufficio di coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.