Art. 14. Altre sanzioni amministrative 1. Salvo il caso di revoca di cui all'art. 3, comma 6 la licenza puo' essere sospesa da uno a sei mesi e, nei casi piu' gravi, revocata, anche su proposta degli enti cui spetta la vigilanza nel caso di: a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'art. 11; b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attivita' professionale riscontrato nell'esercizio della vigilanza o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti e comunque contrario agli scopi del turismo. 2. Le sospensioni e le revoche di cui al comma 1 sono disposte con provvedimento motivato del competente organo comunale, da notificare agli interessati.