Art. 14.
                          P e r s o n a l e
 
   1. Il personale che, a seguito del processo di riorganizzazione di
cui  agli  articoli  4,  5,  6, 7 e 8 non possa essere ricollocato in
strutture ospedaliere  esistenti  nella  unita'  sanitaria  locale  e
risulti,  pertanto,  in  eccedenza rispetto alle effettive necessita'
organizzative,  viene  ricollocato  nell'ambito  delle  strutture   e
servizi extraospedalieri dell'unita' sanitaria locale stessa mediante
le   procedure  di  mobilita'  obbligatoria  previste  dalla  vigente
normativa. Qualora i  dipendenti  in  eccedenza  non  trovino  idonea
collocazione  nell'unita'  sanitaria  locale  di appartenenza saranno
parimenti attivati i processi di mobilita' ad altre unita'  sanitarie
locali  sempre  nel  rispetto  delle procedure previste dalla vigente
normativa. E' fatta salva in ogni caso la facolta' del  personale  di
accedere,  a  domanda,  alle procedure di mobilita' attivate ai sensi
della normativa vigente.
   2. Gli amministratori straordinari delle unita'  sanitarie  locali
sono  tenuti  ad  applicare  nei  confronti  di  tutto  il  personale
dipendente le disposizioni di cui al comma 7  dell'articolo  4  della
legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  adottando, in caso di accertata
incompatibilita', i conseguenti  provvedimenti,  anche  di  carattere
disciplinare.
   3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si applicano anche al
personale equiparato a quello del  servizio  sanitario  nazionale  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre   1979,   n.  761.  L'accertamento  dell'incompatibilita'  e
l'adozione  dei  conseguenti  provvedimenti  sono  effettuati   dalle
competenti  autorita'  nel  rispetto  dell'ordinamento delle relative
istituzioni.
   4.  La  definizione  delle  nuove  piante  organiche  dei  presidi
ospedalieri  sara'  effettuata  in  applicazione  della normativa che
verra' emanata in attuazione  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  ai  fini  della  classificazione  degli  ospedali in
categorie funzionali.
   5.  Per  il  personale  operante  presso  le   strutture   private
convenzionate  che  risulti  eccedente  a  seguito  del  processo  di
sconvenzionamento  previsto  dalla  presente  legge,  la  Regione  ne
promuovera'  il  riassorbimento  all'interno  della rete di strutture
private,  ivi  comprese   le   residenze   sanitarie   assistenziali,
nell'ambito  delle  procedure  di  mobilita',  previste dalla vigente
normativa. Per il  personale  che  non  trovera'  collocazione  nelle
predette  strutture,  la  Regione  ne  promuovera'  il riassorbimento
all'interno delle strutture  pubbliche,  anche  mediante  riserva  di
posti  nelle  procedure  concorsuali,  in  conformita'  alle norme di
legge.
   6. Al fine di favorire i processi di mobilita' di cui al comma  5,
la Regione attivera' le necessarie iniziative di riqualificazione del
personale.   La   Regione   prevedera',   altresi',  nell'ambito  dei
provvedimenti normativi ed amministrativi di attuazione delle leggi 8
novembre 1991, n. 381 e 31 gennaio  1992,  n.  59,  idonee  forme  di
promozione  e  sostegno finalizzato alla creazione di opportunita' di
lavoro per il personale che non possa trovare  collocazione  a  norma
del comma 5.