Art. 14. P e r s o n a l e 1. Il personale che, a seguito del processo di riorganizzazione di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non possa essere ricollocato in strutture ospedaliere esistenti nella unita' sanitaria locale e risulti, pertanto, in eccedenza rispetto alle effettive necessita' organizzative, viene ricollocato nell'ambito delle strutture e servizi extraospedalieri dell'unita' sanitaria locale stessa mediante le procedure di mobilita' obbligatoria previste dalla vigente normativa. Qualora i dipendenti in eccedenza non trovino idonea collocazione nell'unita' sanitaria locale di appartenenza saranno parimenti attivati i processi di mobilita' ad altre unita' sanitarie locali sempre nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa. E' fatta salva in ogni caso la facolta' del personale di accedere, a domanda, alle procedure di mobilita' attivate ai sensi della normativa vigente. 2. Gli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali sono tenuti ad applicare nei confronti di tutto il personale dipendente le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, adottando, in caso di accertata incompatibilita', i conseguenti provvedimenti, anche di carattere disciplinare. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale equiparato a quello del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. L'accertamento dell'incompatibilita' e l'adozione dei conseguenti provvedimenti sono effettuati dalle competenti autorita' nel rispetto dell'ordinamento delle relative istituzioni. 4. La definizione delle nuove piante organiche dei presidi ospedalieri sara' effettuata in applicazione della normativa che verra' emanata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ai fini della classificazione degli ospedali in categorie funzionali. 5. Per il personale operante presso le strutture private convenzionate che risulti eccedente a seguito del processo di sconvenzionamento previsto dalla presente legge, la Regione ne promuovera' il riassorbimento all'interno della rete di strutture private, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali, nell'ambito delle procedure di mobilita', previste dalla vigente normativa. Per il personale che non trovera' collocazione nelle predette strutture, la Regione ne promuovera' il riassorbimento all'interno delle strutture pubbliche, anche mediante riserva di posti nelle procedure concorsuali, in conformita' alle norme di legge. 6. Al fine di favorire i processi di mobilita' di cui al comma 5, la Regione attivera' le necessarie iniziative di riqualificazione del personale. La Regione prevedera', altresi', nell'ambito dei provvedimenti normativi ed amministrativi di attuazione delle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 31 gennaio 1992, n. 59, idonee forme di promozione e sostegno finalizzato alla creazione di opportunita' di lavoro per il personale che non possa trovare collocazione a norma del comma 5.