Art. 14. Contribuzione ai fini dell'indennita' premio di servizio 1. All'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e' aggiunto il seguente nuovo articolo: "Art. 197-bis. Contribuzione ai fini dell'indennita' premio di servizio 1. In relazione alle disposizioni che assicurano l'erogazione a carico della Provincia dell'indennita' premio di servizio, le retribuzioni del personale provinciale utili al fine del computo della predetta indennita', ad esclusione di quelle corrisposte al personale assunto ai sensi dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e dall'articolo 22 della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, sono comunque sempre assoggettate a una ritenuta corrispondente al contributo mensile dovuto dal personale degli enti locali iscritto alla competente gestione autonoma dell'INPDAP. Le ritenute relative ad emolumenti non soggetti al predetto contributo mensile della gestione autonoma dell'INPDAP sono introitate nel bilancio provinciale".