Art. 14.
                Determinazione delle piante organiche
 
  1. Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti  delle  piante
organiche  di  cui  all'articolo  19  della legge regionale 25 maggio
1995, n. 46, i posti istituiti a seguito della rideterminazione della
pianta organica prevista dal comma 16 dell'articolo 22 della legge 28
dicembre 1994, n. 724, gia' esistenti e  vacanti  alla  data  del  31
agosto  1993  e  non  ricompresi  nella provvisoria definizione della
pianta organica, come  prescritta  dall'articolo  3  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537, di pari qualifica e profilo professionale a
quelli per i quali alla stessa data del 31 agosto  1993  erano  state
definite  o  risultavano  in  corso  procedure  concorsuali,  debbono
intendersi quali posti preesistenti.
  2. In deroga alle disposizioni dell'articolo  219  dell'ordinamento
regionale  degli  enti  locali,  il  conferimento  di tali posti agli
idonei  dei  concorsi  individuati  al  comma  1  resta   consentito,
sempreche'  le  relative graduatorie non risultino approvate da oltre
36 mesi.