Art. 14.
           Fondi a gestione separata - fondi di rotazione
 
  1.  Entro  dieci  giorni dall'inizio della sessione di bilancio, il
Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale  siciliana  la
situazione dello stato di attivazione dei fondi a gestione separata e
di  rotazione  istituiti  presso  gli enti, gli istituti e le aziende
destinatarie dei fondi medesimi.
  2. Con riferimento al  tasso  di  attivazione  e  di  seguito  alla
valutazione  sulle  motivazioni  di riferimento, il Governo regionale
propone contestualmente un quadro di rimodulazione e/o  di  riduzione
e/o  di  ridestinazione  e/o di rientro in entrata nel bilancio della
Regione dei fondi medesimi.
  3. Dei rientri dei fondi oggetto di rideterminazione e' proposta la
destinazione a fondi attivati.
  4. Dal termine di cui al primo comma e fino all'entrata  in  vigore
della  legge  di bilancio, che approva il quadro di rideterminazione,
e' fatto divieto agli enti di cui al comma 1 di assumere impegni  sui
fondi di cui al comma 2 oggetto di rideterminazione.