Art. 14.
       Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione
                           di aree rurali
 
  1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il  Consiglio  regionale,  su
proposta della Giunta, approva il programma regionale agrituristico e
di rivitalizzazione di aree rurali.
  2.  Tale programma, redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge 5
dicembre 1985, n. 730, individua  le  zone  di  prevalente  interesse
agrituristico  e  definisce  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi  dello
sviluppo  agrituristico,  nonche'  la  ripartizione   delle   risorse
finanziarie relativamente a:
   a)  concessione  di  contributi  per  gli  interventi  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 15;
   b) interventi da  attuare  per  attivita'  di  studio,  ricerca  e
formazione professionale, secondo le modalita' previste dall'articolo
16;
   c)   iniziative  di  promozione  dell'offerta  agrituristica  come
previsto dall'articolo 17;
   d)  interventi  in  favore  di  strutture   cooperative   per   la
trasformazione  e  lavorazione  di  prodotti agricoli e zootecnici da
destinare ad uso agrituristico.
  3. Il programma regionale agrituristico e' trasmesso  al  Ministero
per le risorse agricole alimentari e forestali.