Art. 14. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. 2. Tale programma, redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo agrituristico, nonche' la ripartizione delle risorse finanziarie relativamente a: a) concessione di contributi per gli interventi secondo le modalita' previste dall'articolo 15; b) interventi da attuare per attivita' di studio, ricerca e formazione professionale, secondo le modalita' previste dall'articolo 16; c) iniziative di promozione dell'offerta agrituristica come previsto dall'articolo 17; d) interventi in favore di strutture cooperative per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici da destinare ad uso agrituristico. 3. Il programma regionale agrituristico e' trasmesso al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali.