Art. 14.
                            Tabellazione
 
  1. Il perimetro delle aziende viene tabellato, a cura del  titolare
della  concessione,  con appositi cartelli sui quali deve figurare la
seguente scritta: "Azienda faunistico-venatoria - articolo 32,  comma
1,  lettera  a)  legge  regionale  n. 29/1994". Detti cartelli devono
avere  la  dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero su fondo
bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui e' posto  ogni
cartello siano visibili il precedente ed il successivo.
  2.  La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in
efficienza.