Art. 14.
                  Direttore dell'area territoriale
 
  1.  All'area  territoriale e' preposto un direttore che coordina le
attivita' svolte in essa.
  2. Il direttore dell'area territoriale e' assunto con provvedimento
motivato del direttore generale fra i laureati in  medicina  che  non
abbiano  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno di eta' e che abbiano
svolto per almeno tre anni una  qualificata  attivita'  di  direzione
tecnica,  amministrativa  o  sanitaria  in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione.
  3. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina e' a tempo  pieno,
regolato  da  contratto  di  diritto  privato  a  termine  di  durata
quinquennale  e  rinnovabile.  Detto  rapporto  non   puo'   comunque
protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'.
  4.  Il  contenuto  del  contratto di lavoro del direttore dell'area
territoriale e' stabilito con provvedimento del direttore generale.
  5. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi e  la  gestione  presenti
una  situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o
di    principi    di    buon    andamento    e    di    imparzialita'
dell'amministrazione,  il direttore generale procede alla risoluzione
del  contratto  e  dichiara  la  decadenza  del  direttore  di   area
territoriale nominandone uno nuovo.
  6.  In  caso  di  vacanza  dell'ufficio  o  nei  casi  di assenza o
impedimento del direttore di area territoriale, le relative  funzioni
sono  svolte  da  uno dei direttori di macrodistretto designato a tal
fine con  deliberazione  del  direttore  generale.  Ove  l'assenza  o
l'impedimento   si   protragga   oltre  sei  mesi,  si  procede  alla
sostituzione, che avviene con le stesse  modalita'  previste  per  la
nomina.
  7.  Qualora  come  direttore dell'area territoriale sia nominato un
dipendente dell'USL, lo stesso, per tutta la durata del  rapporto  di
lavoro conseguente alla nomina, e' collocato in regime di aspettativa
senza assegni.