Art. 14. Direttore dell'area territoriale 1. All'area territoriale e' preposto un direttore che coordina le attivita' svolte in essa. 2. Il direttore dell'area territoriale e' assunto con provvedimento motivato del direttore generale fra i laureati in medicina che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbiano svolto per almeno tre anni una qualificata attivita' di direzione tecnica, amministrativa o sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. 3. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. 4. Il contenuto del contratto di lavoro del direttore dell'area territoriale e' stabilito con provvedimento del direttore generale. 5. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi e la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, il direttore generale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore di area territoriale nominandone uno nuovo. 6. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore di area territoriale, le relative funzioni sono svolte da uno dei direttori di macrodistretto designato a tal fine con deliberazione del direttore generale. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sostituzione, che avviene con le stesse modalita' previste per la nomina. 7. Qualora come direttore dell'area territoriale sia nominato un dipendente dell'USL, lo stesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro conseguente alla nomina, e' collocato in regime di aspettativa senza assegni.