Art. 14. Contratti di servizio finalizzati alla mobilita' 1. Per l'attuazione operativa dei piani di mobilita' di cui all'art. 13, comma 1, gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono ricorrere alla stipula di contratti di mobilita' con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico. 2. I contratti di mobilita' possono essere aperti alla partecipazione delle associazioni di cui all'art. 11 e alla USL territorialmente competente. 3. Il contratto di mobilita', oltre ai requisiti di forma previsti dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare: a) la qualita' e la quantita' dei servizi resi; b) le modalita' di produzione del trasporto; c) i costi a carico degli enti pubblici e delle associazioni contraenti; d) le tariffe a carico degli utenti.