Art. 14 Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali 1. Il presente articolo detta disposizioni relative ai diritti dovuti alla Regione dai titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque. 2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a: a) 120,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 20 milioni di litri/anno; b) 60,00 euro per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 20 milioni di litri/anno. 3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non puo' essere, comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al comma 2, lettera b). 4. L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti e' corrisposto anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno ed i concessionari sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita', entro il mese di febbraio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento. 5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, i titolari di concessione mineraria e di autorizzazione all'utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente, sono tenuti al pagamento a favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto annuo, con riferimento all'anno precedente, commisurato alla quantita' di acqua emunta relativamente alle acque minerali naturali e di sorgente. 6. L'importo del diritto annuo di cui al comma 5 e' cosi' stabilito: a) in misura di 2,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata; b) in misura di 1,04 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata. 7. L'importo determinato ai sensi del comma 6 e' ridotto rispettivamente: a) del 50 per cento per la quantita' di acqua commercializzata in contenitori di vetro; b) del 70 per cento per la quantita' di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta. 8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui ai commi 2 e 5 e' adeguata ogni biennio con provvedimento dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilita', tenuto conto, tra l'altro, delle variazioni degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT. 9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo i titolari sono tenuti a produrre alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, in concomitanza con il pagamento del diritto di cui al comma 5, un'autocertificazione dalla quale risultino la quantita' di acqua minerale naturale e di sorgente emunta, di quella imbottigliata in vetro o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata attivata la relativa rete di raccolta. Gli uffici regionali competenti possono effettuare verifiche presso i misuratori installati nonche' sui documenti contabili del titolare. 10. Il titolare corrisponde alla Regione il diritto proporzionale e il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i periodi di sospensione dell'attivita' di coltivazione del giacimento minerario o di utilizzazione delle risorse. 11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e del diritto annuo di cui al presente articolo, entro i termini ivi previsti, comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al: a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini; b) 30 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centoventi giorni ma entro i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini; c) 50 per cento, qualora il versamento sia effettuato oltre i centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini. 12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo: a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 e il diritto annuo di cui al comma 5 sono dovuti a decorrere dall'anno 2013, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni ed il 31 dicembre dello stesso anno; b) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2014 a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di acque minerali naturali e di sorgente l'autocertificazione di cui al comma 9, relativa al periodo di cui alla lettera a) nonche' lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.