Art. 14 
 
Disposizioni in materia di canoni delle miniere e delle  sorgenti  di
                           acque minerali 
 
  1. Il presente articolo  detta  disposizioni  relative  ai  diritti
dovuti alla Regione  dai  titolari  di  concessione  mineraria  e  di
autorizzazione all'utilizzazione delle acque. 
  2. Il titolare di concessione mineraria corrisponde  alla  Regione,
per ogni ettaro  o  frazione  di  ettaro  della  superficie  compresa
nell'area di concessione, un diritto proporzionale pari a: 
    a) 120,00 euro per le  concessioni  relative  ad  acque  minerali
naturali e di sorgente che utilizzano oltre 20 milioni di litri/anno; 
    b) 60,00 euro per  le  concessioni  relative  ad  acque  minerali
naturali  e  di  sorgente  che  utilizzano  meno  di  20  milioni  di
litri/anno. 
  3. L'importo complessivo del diritto proporzionale non puo' essere,
comunque, inferiore a 5.000,00 euro per i casi di  cui  al  comma  2,
lettera a) e a 2.500,00 euro per i casi di cui al  comma  2,  lettera
b). 
  4. L'importo dovuto ai sensi dei commi  precedenti  e'  corrisposto
anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno ed  i  concessionari
sono tenuti ad inviare all'Assessorato regionale dell'energia  e  dei
servizi di pubblica utilita', entro il mese di  febbraio  successivo,
copia della quietanza dell'avvenuto pagamento. 
  5. Oltre a quanto previsto nei  commi  precedenti,  i  titolari  di
concessione mineraria e  di  autorizzazione  all'utilizzazione  delle
acque minerali naturali e di sorgente, sono  tenuti  al  pagamento  a
favore della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un diritto
annuo,  con  riferimento  all'anno   precedente,   commisurato   alla
quantita' di acqua emunta relativamente alle acque minerali  naturali
e di sorgente. 
  6. L'importo  del  diritto  annuo  di  cui  al  comma  5  e'  cosi'
stabilito: 
    a) in misura di 2,00 euro per ogni metro cubo o frazione di metro
cubo  di  acqua  minerale  naturale   o   di   sorgente   emunta   ed
imbottigliata; 
    b) in misura di 1,04 euro per ogni metro cubo o frazione di metro
cubo  di  acqua  minerale  naturale  o  di   sorgente   emunta,   non
imbottigliata, comunque utilizzata. 
  7.  L'importo  determinato  ai  sensi  del  comma  6   e'   ridotto
rispettivamente: 
    a) del 50 per cento per la quantita' di acqua commercializzata in
contenitori di vetro; 
    b) del 70 per cento per la quantita' di acqua commercializzata in
contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia  attivata
la rete di raccolta. 
  8. La misura del diritto proporzionale e del diritto annuo  di  cui
ai  commi  2  e  5  e'  adeguata  ogni  biennio   con   provvedimento
dell'Assessore regionale per  l'energia  ed  i  servizi  di  pubblica
utilita', tenuto conto, tra l'altro, delle  variazioni  degli  indici
nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT. 
  9. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai  sensi  del
presente articolo i titolari sono tenuti a  produrre  alla  struttura
regionale  competente,  entro  il  31  gennaio  di  ogni   anno,   in
concomitanza con  il  pagamento  del  diritto  di  cui  al  comma  5,
un'autocertificazione dalla quale risultino  la  quantita'  di  acqua
minerale naturale e di sorgente emunta, di  quella  imbottigliata  in
vetro o in vetro con vuoto a rendere per il quale sia stata  attivata
la relativa rete di raccolta. Gli uffici regionali competenti possono
effettuare verifiche  presso  i  misuratori  installati  nonche'  sui
documenti contabili del titolare. 
  10. Il titolare corrisponde alla Regione il diritto proporzionale e
il diritto annuo di cui al presente articolo anche durante i  periodi
di  sospensione  dell'attivita'  di   coltivazione   del   giacimento
minerario o di utilizzazione delle risorse. 
  11. Il mancato versamento del diritto proporzionale e  del  diritto
annuo di cui al presente articolo,  entro  i  termini  ivi  previsti,
comporta la maggiorazione del versamento stesso in misura pari al: 
    a) 10 per cento,  qualora  il  versamento  sia  effettuato  entro
centoventi giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini; 
    b) 30 per cento, qualora il versamento  sia  effettuato  oltre  i
centoventi giorni  ma  entro  i  centottanta  giorni  dalla  data  di
scadenza dei suddetti termini; 
    c) 50 per cento, qualora il versamento  sia  effettuato  oltre  i
centottanta giorni dalla data di scadenza dei suddetti termini. 
  12. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute  nel
presente articolo: 
    a) il diritto proporzionale di cui al comma 2 e il diritto  annuo
di  cui  al  comma  5  sono  dovuti  a  decorrere   dall'anno   2013,
limitatamente al periodo intercorrente tra  la  data  di  entrata  in
vigore delle suddette disposizioni ed il  31  dicembre  dello  stesso
anno; 
    b) i titolari provvedono entro il 31 gennaio 2014  a  trasmettere
alla struttura regionale competente  in  materia  di  acque  minerali
naturali e di  sorgente  l'autocertificazione  di  cui  al  comma  9,
relativa al periodo di cui alla  lettera  a)  nonche'  lo  schema  di
funzionamento degli impianti di imbottigliamento.