Art. 14 
 
                     Piano esecutivo di gestione 
 
  1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro 20
giorni dall'approvazione del bilancio di previsione,  in  termini  di
competenza. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in  coerenza
con  il  bilancio  di  previsione  e  con  il  documento   unico   di
programmazione. Con riferimento al primo esercizio il piano esecutivo
di gestione e' redatto anche in termini di cassa. Il piano  esecutivo
di  gestione  e'  riferito  ai  medesimi  esercizi  considerati   nel
bilancio, individua  gli  obiettivi  della  gestione  ed  affida  gli
stessi, unitamente alle dotazioni  necessarie,  ai  responsabili  dei
servizi. 
  2. Nel piano esecutivo di gestione le entrate  sono  articolate  in
titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli,
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in  missioni,
programmi,  titoli,  macroaggregati,  capitoli  ed  eventualmente  in
articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della
gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello
del piano dei conti finanziario secondo lo schema di cui all'allegato
n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e  successive
modifiche. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato  in  coerenza
con  il  bilancio  di  previsione  e  con  il  documento   unico   di
programmazione. 
  3. L'applicazione  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'
facoltativa per gli enti locali con popolazione  inferiore  a  10.000
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i  fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti secondo lo schema
di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, e successive modifiche. 
  4. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono adottate dalla
giunta entro il 31 dicembre. 
  5. Le variazioni riguardano: 
  a) capitoli previsti nell'ambito della categoria; 
  b)  capitoli  dello  stesso  centro  di  responsabilita'   previsti
nell'ambito del macroaggregato; 
  c) capitoli previsti nell'ambito del  macroaggregato  dello  stesso
programma e appartenenti a centri di responsabilita' diversi. 
  6. E' consentita la variazione  del  piano  esecutivo  di  gestione
concernente  i  soli  obiettivi  purche'  avvenga  nell'ambito  degli
obiettivi generali stabiliti dal bilancio e dal  documento  unico  di
programmazione. 
  7. Il regolamento di contabilita' puo' attribuire  al  responsabile
del servizio la competenza ad adottare  le  variazioni  previste  dal
comma 5, lettera b). 
  8. Se il responsabile del servizio ritiene necessaria  la  modifica
della dotazione assegnata, propone la variazione  del  piano  con  le
modalita'  definite  dal  regolamento  di  contabilita',  la  mancata
accettazione della proposta di modifica della dotazione  deve  essere
motivata dalla giunta. 
  9. Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti, in  mancanza  del
piano esecutivo di gestione, la giunta emana  atti  programmatici  di
indirizzo,  attuativi  del  bilancio  e/o  della  relativa  relazione
previsionale e programmatica, a cui conseguono le  determinazioni  di
impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.