Art. 14 Piano esecutivo di gestione 1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Con riferimento al primo esercizio il piano esecutivo di gestione e' redatto anche in termini di cassa. Il piano esecutivo di gestione e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel piano esecutivo di gestione le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. Il piano esecutivo di gestione e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 4. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono adottate dalla giunta entro il 31 dicembre. 5. Le variazioni riguardano: a) capitoli previsti nell'ambito della categoria; b) capitoli dello stesso centro di responsabilita' previsti nell'ambito del macroaggregato; c) capitoli previsti nell'ambito del macroaggregato dello stesso programma e appartenenti a centri di responsabilita' diversi. 6. E' consentita la variazione del piano esecutivo di gestione concernente i soli obiettivi purche' avvenga nell'ambito degli obiettivi generali stabiliti dal bilancio e dal documento unico di programmazione. 7. Il regolamento di contabilita' puo' attribuire al responsabile del servizio la competenza ad adottare le variazioni previste dal comma 5, lettera b). 8. Se il responsabile del servizio ritiene necessaria la modifica della dotazione assegnata, propone la variazione del piano con le modalita' definite dal regolamento di contabilita', la mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dalla giunta. 9. Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la giunta emana atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.