Art. 14 Gestione degli ordini di accredito al 31 dicembre 2015 1. L' articolo 52-bis della legge regionale 21/2007 e' abrogato, quindi nessun ordine di accredito sara' trasportato all'esercizio successivo. 2. Con riferimento alle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2015, le somme relative agli ordini di accreditamento, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011. L'impegno di spesa, cosi' conservato, individua, come soggetto creditore, il beneficiario finale e porta l'indicazione delle somme da pagare. 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 e' aggiunto il seguente: «3 bis. Le somme relative agli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011. In tal caso nelle scritture contabili e' individuato il beneficiario e il relativo importo.». 4. Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 e' abrogato, quindi nessun ordine di accredito sara' trasportato all'esercizio successivo.