Art. 14 Funzioni di vigilanza e controllo 1. Spettano alla Regione le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'art. 11 e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo152/2006 e dall'art. 15. 2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. 3. La Regione esercita altresi' le funzioni di autorita' competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).