Art. 14 
Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento  di
  funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio. 
  1. In relazione al conferimento di funzioni statali concernenti  il
Parco nazionale dello Stelvio, disposto con norma di attuazione dello
statuto ai sensi dell'art. 1, comma  515,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e dell'art. 11, comma 8, del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 116, il presente articolo detta disposizioni in  materia  di
trasferimento del personale, anche ai fini dell'art. 63  delle  legge
sul personale della Provincia 1997, e di gestione del  parco  per  la
parte ricadente nel territorio della Provincia di Trento. 
  2.  I  dipendenti  pubblici  con  rapporto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato appartenenti al ruolo del consorzio del Parco nazionale
dello Stelvio, in servizio alla  data  dell'11  febbraio  2015,  sono
inquadrati  nei  ruoli  della  Provincia,  tenuto  conto  dell'ambito
territoriale in cui viene prestata  in  modo  prevalente  l'attivita'
lavorativa e sulla base della tabella  di  corrispondenza  concordata
con lo  Stato.  Al  personale  trasferito  si  applica  il  contratto
collettivo  di  lavoro  vigente  provinciale  ed  e'   garantito   il
trattamento   economico   fondamentale    in    godimento    all'atto
dell'inquadramento.  L'eventuale  differenza   tra   il   trattamento
economico in godimento presso il consorzio e quello  della  Provincia
e'  conservata  a  titolo  di  assegno  personale  riassorbibile  con
qualsiasi  miglioramento  economico.  E'  comunque  fatta  salva   la
retribuzione individuale di anzianita'. Il personale  trasferito  non
concorre a determinare il  contingente  previsto  dalle  disposizioni
legislative provinciali in materia. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la  Provincia  subentra
nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo determinato  fino  alla  loro  naturale  scadenza,  sulla  base
dell'ambito territoriale in cui viene  prestata  in  modo  prevalente
l'attivita' lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine si applica comma 2, quinto periodo. 
  4. La  Provincia  autonoma  di  Trento,  tenuto  conto  dell'ambito
territoriale in cui viene prestata  in  modo  prevalente  l'attivita'
lavorativa ed entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della
norma di attuazione di cui al comma 1, attiva  procedure  concorsuali
pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei  bandi
il riconoscimento dell'esperienza maturata  da  parte  del  personale
gia' dipendente al 31 dicembre 2013 dal consorzio del Parco nazionale
dello Stelvio  da  almeno  dieci  anni,  con  mansioni  impiegatizie,
amministrative, tecniche, scientifiche  e  didattiche  di  educazione
ambientale, in esito a  procedure  diverse  da  quelle  previste  per
l'accesso al pubblico impiego. Il personale  assunto  in  esito  alle
predette procedure concorre a  determinare  il  contingente  previsto
dalle disposizioni legislative provinciali in materia. 
  5. Resta fermo quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data  11
febbraio 2015 e dalla norma di attuazione approvata  ai  sensi  delle
disposizioni statali citate  nel  comma  1  per  quanto  riguarda  il
trasferimento di beni mobili e immobili. 
  6. In attesa dell'approvazione  della  legge  provinciale  prevista
dalla  norma  di  attuazione  di  cui  al  comma   1,   le   funzioni
amministrative riguardanti la  gestione  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio per  la  parte  ricadente  nel  territorio  provinciale  sono
esercitate  dalla  Provincia  mediante  la  struttura   organizzativa
competente in materia di aree protette.  Per  assicurare  appropriate
forme di partecipazione delle comunita' locali, anche titolari di usi
civici o  di  patrimoni  collettivi,  nonche'  delle  associazioni  e
organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo  sostenibile,
la Giunta provinciale  istituisce  in  via  transitoria  un  comitato
consultivo formato da componenti corrispondenti a quelli del comitato
di gestione disciplinato dall'art.  7  della  legge,  provinciale  30
agosto. 1993, n. 22 (Norme  per  la  costituzione  del  consorzio  di
gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e  integrazioni
delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali
e di salvaguardia dei  biotopi  di  rilevante  interesse  ambientale,
culturale e scientifico). I rappresentanti dei comuni  ricadenti  nel
parco si esprimono nell'ambito del comitato  consultivo  anche  sulla
base degli indirizzi formulati dagli organi  competenti  del  comune,
con riferimento ad ambiti di particolare rilievo per i comuni. 
  7.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.