Art. 14 Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III. Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 1. La rubrica dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituita dalla seguente: «Progetti sottoposti alle procedure di cui al presente titolo. Procedimento di VIA postuma.» 2. Il comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006: a) i progetti di cui all'allegato III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 medesimo; b) i progetti di cui al comma 2, qualora cio' si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilita'; c) gli specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l'assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente.». 3. Il comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilita' ai sensi del presente titolo e secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 ed i criteri definiti nelle relative norme di attuazione, i progetti di cui all'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 medesimo.». 4. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 43 della legge regionale n. 10/2010 sono abrogati.