Art. 14 Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003 1. L'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Interventi e contributi regionali). - 1. La Regione promuove la stipulazione di accordi di programma finalizzati al miglioramento delle attivita' di polizia locale. 2. La Regione concede contributi, anche nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 1, per: a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14; b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'art. 14 o dei servizi di polizia locale nelle Unioni di comuni; c) la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attivita' di polizia locale. 3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo i criteri e le modalita' definiti dalla Giunta regionale. 4. La Regione puo' altresi' acquisire e mettere a disposizione strumenti, anche informatici, per il migliore svolgimento del servizio di polizia locale.».