Art. 14 
 
       Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 25/2007 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge  regionale n.
25/2007 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «a) acquisto o disponibilita'  in  leasing  con  patto  formale  di
riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione  del
precedente,  alimentato  anche  con  combustibile  non  tradizionale,
elettrico o ibrido, con priorita' per  la  sostituzione  dei  veicoli
piu' inquinanti;». 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale  n.
25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata.