Art. 14 Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 25/2007 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «a) acquisto o disponibilita' in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente, alimentato anche con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido, con priorita' per la sostituzione dei veicoli piu' inquinanti;». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata.